In tema di bonus ristrutturazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con l’Interpello n. 174 del 10 giugno 2020, che perde la detrazione chi paga le spese dopo la vendita della casa.
Una contribuente, rivolgendosi all’AdE, chiedeva se fosse possibile trasferire la detrazione fiscale relativa alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale gli stessi sono stati realizzati.
Nel quesito, l’istante evidenziava che, nell'agosto 2019, aveva acquistato un appartamento in cui il precedente proprietario (parte venditrice nell'atto di compravendita) aveva effettuato opere di manutenzione straordinaria di cui alla lettera b) dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380 del 2001. Nell'ottobre 2019, quindi successivamente al rogito notarile, il venditore aveva provveduto a saldare con bonifico la fattura della società che ha eseguito i lavori.
Alla luce della problematica su esposta, l’Agenzia chiarisce che, dal combinato disposto del comma 1 e comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR, se il pagamento della spesa relativa ai lavori detraibili è sostenuta solo dopo il rogito notarile, si perde il bonus ristrutturazione: non potrà beneficiare del rimborso fiscale né il venditore né chi ha acquistato la casa, anche se i lavori sono stati avviati prima.
Infatti, se da un lato l’articolo 16-bis, comma 8, del TUIR consente, in caso di vendita, di trasferire la detrazione fiscale, dall’altro è necessario precisare che il bonus ristrutturazioni spetta per le spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, relativamente ai lavori effettuati sull’immobile posseduto o detenuto.
Ai fini della detrazione fiscale del 50%, l’espressione “spese sostenute” deve intendersi, in applicazione del criterio di cassa, nel senso che il bonus ristrutturazione si applica alle spese effettivamente pagate dal contribuente e rimaste a suo carico.
Tanto premesso, nel caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto che la spesa relativa alla detrazione in parola, sebbene sia stata effettuata nello stesso anno di trasferimento dell'immobile 2019, è stata sostenuta successivamente alla sottoscrizione del rogito notarile.
Conseguentemente, la parte venditrice, al momento dell'effettuazione di tale ultimo versamento, non aveva titolo per usufruire della detrazione in esame, non essendo più proprietaria dell'immobile compravenduto, oggetto degli interventi di ristrutturazione.
Tenuto conto del fatto che è possibile trasferire la detrazione in parola solo a condizione che il relativo diritto sia sorto e che tale ultima circostanza non sussiste nel caso di specie, con riferimento alle spese sostenute, la detrazione corrispondente a tale spesa non può essere oggetto né di trasferimento dal venditore all'acquirente dell'immobile, ex articolo 16-bis, comma 8 del TUIR, né, tantomeno, essere utilizzata direttamente dal venditore medesimo.
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