L’utilizzo del contante, per i pagamenti effettuati dal prossimo 1° luglio, subirà un’ulteriore stretta, passando dagli attuali 3.000 euro a 2.000 euro.
La misura, volta al contenimento dell’utilizzo del contante per i pagamenti, era accompagnata da ulteriori provvedimenti che disponevano l’introduzione di premi, quali ad esempio la lotteria degli scontrini.
Mentre l’avvio delle procedure relative alla lotteria degli scontrini è stato rinviato al 1° gennaio 2021, lo stesso non è avvenuto, almeno per ora, per la riduzione della soglia dei pagamenti in contanti.
Nuove soglie dal 1° luglio 2020
In base alle disposizioni contenute nell’art. 18 del D.L. n.124/2019, sono state progressivamente modificate le soglie per i pagamenti in contati:
- dal 1° luglio 2020 la soglia scende a 2.000 euro;
- dal 1° gennaio 2022 la soglia è ulteriormente ridotta a 1.000 euro.
Il contenimento dell’uso del contante ha prioritariamente lo scopo di assoggettare al sistema di prevenzione antiriciclaggio le movimentazioni di denaro contante che superano i limiti fissati dalla legge.
Tale sistema, soggetto a obblighi di collaborazione attiva posti in capo ai soggetti obbligati (banche, intermediari finanziari, professionisti, ecc.), consente la tracciabilità delle operazioni di cui tali soggetti sono parte.
Il trasferimento di contante tra due diversi soggetti, effettuato tramite operatori bancari o intermediari finanziari, attraverso disposizione accettata per iscritto degli stessi, ancorché di importo superiore alle suddette soglie, sarà comunque ammesso previa consegna della somma in contanti.
Il punto 13, dell’articolo 49, del D.Lgs. n. 231/2007 prevede che le disposizioni concernenti la limitazione alla circolazione del contante, con le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia, non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi, effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.
Derogano inoltre alla disciplina dei pagamenti in contanti quelli effettuati nei confronti dello Stato o degli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi disposte verso altri soggetti.
Per gli operatori che svolgono attività di commercio al minuto, le agenzie di viaggio e turismo, è consentito vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti nel limite di 15.000 euro in contanti.
Mentre, per il servizio di money transfer il limite è fissato a 1.000 euro.
La norma prevede anche il divieto di effettuare pagamenti frazionati, eseguiti artificiosamente per non superare i limiti delle soglie sopra indicate.
In base alle precisazioni offerte dal MEF, per stabilire se più operazioni possano non essere considerate unitariamente, occorre avere riguardo al valore complessivo dell’operazione. In questa prospettiva, “non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini ‘cash and carry’) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale)”.
Vista l’impossibilità di stabilire a priori la natura artificiosa del pagamento frazionato, spetterà all’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.
Le sanzioni
L’articolo 63 del D.Lgs. 231/2007, in caso di violazioni, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.
A seguito delle modifiche introdotte all’articolo 63 dal D.L. 124/2019, il minimo edittale è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale fissato a 1.000 euro.
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