Il Ministero delle Sviluppo Economico, con la Circolare del 15 giugno 2020 n. 0143493, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 157 del D.L. n. 34/2020 agli atti di accertamento relativi al contributo di vigilanza dovuto dalle cooperative, relativo al biennio 2015-2016.
Nella nota diffusa dal MISE, è precisato che gli atti di accertamento relativi al contributo di vigilanza per il per il biennio 2015-2016, potranno essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre dello stesso anno.
Il MISE ricorda come le società cooperative, ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 1577/1947, siano tenute a versare biennalmente il contributo per le spese di vigilanza, determinato con riferimento al numero dei soci, del capitale sociale e del fatturato (quest’ultimo elemento integrato dalla Legge n. 59/1992).
Il contributo biennale di revisione dovuto dagli enti cooperativi è stabilito con un apposito Decreto del MISE ed è versato in autoliquidazione con modello F24. Nel caso di cooperative aderenti ad associazioni nazionali di categoria, il contributo è corrisposto direttamente a tali associazioni.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 11 della Legge n. 59/1992, le società cooperative sono tenute al pagamento di un contributo, nella misura del 3% degli utili annuali, destinato ai fondi per lo sviluppo e la cooperazione.
Alla Direzione del MISE sono attribuite le competenze in materia di accertamento e riscossione dei predetti contributi, da esercitare entro il termine di cinque anni dalla scadenza del termine di versamento.
Tuttavia, esula dalle competenze del MISE l’accertamento e la riscossione delle quote versate dalle cooperative alle proprie associazioni.
Per tali atti, il MISE applicherà le disposizioni dell’articolo 157 del Decreto Rilancio in cui, al comma 1, è indicato che, per gli atti di accertamento che “scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”.
Quindi, salvo eventuali modifiche in sede di conversione, gli atti di accertamento relativi al contributo di vigilanza per il biennio 2015-2016 potranno essere emessi entro il prossimo 31 dicembre e notificati entro il 31 dicembre del 2021.
Per analogia, il MISE ritiene che la stessa norma sia applicabile anche agli accertamenti relativi al contributo del 3% sugli utili dell’esercizio 2014.
Termini di versamento del contributo destinato al fondo mutualistico
Tutte le cooperative, aderenti o non aderenti ad un’associazione nazionale riconosciuta, hanno l’obbligo di versare una parte dei loro utili di bilancio, nella misura del 3%, ai fondi mutualistici.
I termini per il versamento del contributo del 3% differiscono a seconda del caso in cui sia disposto in favore dell’associazione nazionale a cui aderisce la coop (60 giorni dall’approvazione del bilancio), ovvero nel caso di cooperative non aderenti ad alcuna associazione (300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio).
Per le cooperative non aderenti alle associazioni nazionali, pertanto, oltre al vantaggio di poter compensare il contributo dovuto con il modello F24, vi è il vantaggio di poter effettuare il versamento fino al 27 ottobre (26 ottobre per gli anni bisestili).
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