La proroga dei termini per il versamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, in scadenza il prossimo 30 giugno, avverrà con un apposito DPCM. Il nuovo termine per il versamento, senza l’applicazione di interessi, sarà il 20 luglio 2020. Lo ha annunciato il MEF con un comunicato stampa pubblicato ieri sera sul proprio sito.
Il MEF ha preso atto della difficile situazione in cui versano imprese e professionisti alle prese, in questo periodo, con le molteplici problematiche relative al riavvio delle attività, alla ricerca di liquidità e di un assetto finanziario sostenibile, alla verifica ed alla predisposizione delle pratiche relative alle istanze per la richiesta del contributo a fondo perduto.
In base a tutto ciò, anche se quest’anno i modelli ISA sono stati rilasciati nei termini (4 maggio), la situazione complessiva in cui si trovano le imprese e le difficolta con cui stanno operando i loro consulenti, ha fatto si che il MEF abbia ritenuto opportuna anche questa proroga.
Soggetti interessati
Dalle sintetiche indicazioni fornite dal comunicato, la proroga dei termini per i versamenti delle imposte sui redditi e dell’IVA riguarda i contribuenti interessati dall’applicazione degli ISA, compresi quelli aderenti al regime forfettario.
La proroga interesserà quindi anche i contribuenti forfettari e minimi, anche se non sono obbligati a compilare gli ISA.
Analogamente, la proroga dovrebbe interessare anche le imprese agricole che svolgono una delle attività per le quali sono stati approvati i modelli ISA e che determinano redditi d’impresa.
Ricordiamo che, tra i soggetti che svolgono attività agricole, gli ISA non si applicano ai soggetti che determinano esclusivamente redditi agrari, ai sensi dell’articolo 32 del TUIR.
Quindi, non applicano gli ISA le imprese individuali e le società semplici che svolgono l’attività di coltivazione dei terreni, di silvicoltura, di allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni coltivati. Inoltre, sono esclusi anche coloro che svolgono le attività connesse i cui prodotti ceduti rientrino nel D.M. 13/02/2015.
Invece, quando le suddette attività sono svolte dalle altre tipologie societarie (Snc, Sas, Srl agricole), diverse dalla società semplice, il reddito prodotto risulta tra quelli d’impresa e, pertanto, trovano applicazione gli ISA.
Tuttavia, se tali soggetti determinano il reddito su base catastale, in quanto hanno optato per il reddito agrario ai sensi dell'art. 1, comma 1093, L. 296/2006, anche per loro scatta l'esclusione dagli ISA.
Le attività agricole, svolte da soggetti diversi dalle imprese individuali e dalle società semplici, che applicano gli ISA sono:
- l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dal terreno coltivato;
- la coltivazione di vegetali oltre il secondo piano produttivo;
- l’attività connessa di produzione di beni non compresi nel D.M. 13/02/2015;
- le attività connesse relative alla produzione di servizi;
- la produzione di energia elettrica oltre i limiti della franchigia;
- l’agriturismo.
Il differimento dei versamenti al 20 luglio, senza applicazione di interessi, fa slittare al 20 agosto 2020 il versamento delle imposte con l’applicazione degli interessi del 0,40%.
Il DPCM, con il quale sarà ufficializzata la proroga, è atteso a breve vista la scadenza ordinaria al 30 giugno 2020.
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