Sono sorti, in queste settimane, parecchi dubbi in merito alla cumulabilità del cosiddetto “credito di imposta”, riconosciuto dalla Legge di Bilancio n. 160/2019 per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, con i contributi previsti per i medesimi investimenti dalle misure strutturali del PSR 2014-2020.
Sull’argomento si è di recente espressa la Regione Lombardia, in accordo con l’Organismo Pagatore regionale, con il protocollo M1.2020.0089227 del 24 aprile 2020.
La Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 prevede, all’art. 1, commi 185 e 186, che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito di imposta.
Tale credito spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2021, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Per la cumulabilità si deve fare attenzione se le altre agevolazioni siano a loro volta compatibili con questo credito di imposta.
Nel settore agricolo, infatti, accade spesso che le Regioni eroghino contributi per finanziare l’acquisto di macchinari o attrezzature; si pensi, ad esempio, al Piano di Sviluppo Rurale (PSR).
Talvolta, nel richiedere le agevolazioni è necessario dichiarare di non aver fruito di nessun altro tipo di beneficio. Pertanto, è possibile che il credito di imposta sia compatibile con un’altra agevolazione, ma che quest’altra agevolazione non sia a sua volta compatibile con il credito di imposta.
Il credito di imposta è cumulabile con gli aiuti PSR?
Stando a quanto affermato dalla Regione Lombardia, è possibile cumulare il credito di imposta di cui alla Legge 160/2019 con gli aiuti concedibili con le operazioni strutturali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (della Lombardia).
Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili con i contributi concessi agli investimenti finanziati con le operazioni strutturali del PSR, quando le stesse si configurano come aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 107, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Il credito di imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2020 si configura come misura fiscale di carattere generale, che si applica alla generalità delle imprese, questa condizione comporta che lo stesso non sia inquadrato come aiuto di stato, come peraltro indicato nella Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato C262/1 del 19/07/2016.
Conseguentemente, alle agevolazioni fiscali non configurabili come aiuti di Stato non si applica il divieto di cumulo previsto dalle disposizioni attuative delle operazioni strutturali del PSR 2014-2020.
Pertanto, per quanto sopra precisato, eventuali fatture presentate con le domande di pagamento per l’erogazione del finanziamento concesso con il PSR 2014-2020, riportanti la dicitura relativa al credito d’imposta, potranno essere considerate ammissibili.
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