Se il coltivatore diretto o il soggetto IAP ha i requisiti per fruire delle agevolazioni PPC per l’acquisto di un terreno ma non intende beneficiarne, ai fini dell’imposta di registro non si applica l’aliquota del 15%.
La conferma è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 7, fornita il 24 giugno 2020.
Il caso
Non è un caso infrequente che un imprenditore agricolo o una società agricola decidano, pur avendone i requisiti, di acquistare un terreno agricolo senza richiedere le agevolazioni PPC.
L’agevolazione PPC è stata ripristinata con l’inserimento all’articolo 2, del D.L. n. 194/2009, del comma 4-bis consentendo così ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale (comprese le società agricole) di acquistare fondi agricoli pagando solo l’imposta catastale dell’1% sul prezzo pagato per la compravendita, mentre l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna, anziché in percentuale sul prezzo.
La norma prevede la decadenza dalle suddette agevolazioni qualora i beneficiari, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienino volontariamente i terreni, ovvero cessino di coltivarli o di condurli direttamente.
Nulla vieta all’acquirente di rinunciare espressamente in atto alle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina, perché consapevole di non poter rispettare i vincoli previsti dalla norma.
Il Testo Unico dell’imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986) prevede l’applicazione dell’imposta di registro, nella misura del 9%, applicabile genericamente alla cessione degli immobili, disponendo alcune specifiche aliquote per determinate casistiche.
Tra le casistiche previste dall’articolo 1, comma 3 della tariffa allegata al Decreto, è prevista l’applicazione dell’aliquota del 15% “se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”.
Pertanto, il notaio ha ritenuto chiedere conferma all’Agenzia delle Entrate se, nel caso in cui in cui l'acquirente rinunci espressamente in atto alle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina, perché consapevole di non poter rispettare le condizioni previste dalla norma a pena di decadenza, debba applicarsi l’aliquota del 15%, ovvero avendo l’acquirente le caratteristiche previste per l’applicazione della PPC, possa applicarsi l’imposta di registro nella misura del 9%.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia, partendo dalla formulazione letterale dell'articolo 1, comma 3, della tariffa, parte prima, allegata al TUR, in cui è stabilito che l’imposta nella misura del 15% si applica alle cessioni di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di “soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale” ha indicato che, nell’ipotesi contraria, ovvero nel caso di soggetti aventi i predetti requisiti, deve essere applicata l’imposta di registro nella misura del 9% prevista per la cessione di immobili in genere.
L’Agenzia indica inoltre che tale interpretazione letterale appare confortata dall'esame della Relazione Tecnica alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), la quale, al comma 905, ha previsto l'innalzamento dell'aliquota dell'imposta di registro, dal 12% al 15%, per i trasferimenti di terreni agricoli effettuati da "rentiers", ovvero quei soggetti che non rivestano la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali, al fine di agevolare l'acquisto di terreni agricoli finalizzato alla loro coltivazione.
Dalla risposta fornita dall’Agenzia pare emergere il convincimento della stessa che, in tali casi, l’applicazione dell’imposta di registro al 9% non sia un’agevolazione, ma l’applicazione dell’aliquota propria spettante ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola. Pertanto, l’imposta nella misura del 9% dovrebbe applicarsi anche nell’ipotesi in cui un soggetto, che ha acquistato un fondo con l’applicazione dei benefici PPC, disponendo dei necessari requisiti, dovesse successivamente cedere o affittare il terreno a terzi prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, decadendo dall’agevolazione.
La risposta fornita dall’Agenzia pare quindi non corrispondere ad alcuni orientamenti della giurisprudenza, in cui è stata invece ritenuta applicabile l’imposta al 15% nel caso di decadenza dai benefici PPC con riferimento alla successiva cessione del terreno prima del termine quinquennale (CTP Pordenone Sent. n. 180/02/2018 del 5/12/2018).
L’interpretazione offerta dall’Agenzia risulta pienamente condivisibile ed in linea con quanto indicato dal Consiglio Nazionale del Notariato (1-2016/T).
©RIPRODUZIONE RISERVATA