L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 191 del 23/06/2020, ha chiarito che rientrano nel bonus facciate gli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate ed anche le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l’esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza e la sostituzione dei pluviali.
Nello specifico, il contribuente chiedeva chiarimenti in merito alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 1, commi da 219 a 223, della Legge n. 160 del 2019, per le spese documentate relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (c.d. “bonus facciate”).
Secondo quanto sostenuto dal contribuente, ai fini del “bonus facciate”, si applicano le medesime regole in vigore per le detrazioni spettanti, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, per interventi di recupero del patrimonio edilizio; pertanto, il “bonus facciate” spetta anche per le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori, per il solo restauro di balconi, senza interventi sulle facciate.
L’Agenzia delle Entrate conferma la tesi del contribuente e, nello specifico, afferma che le tipologie di interventi che danno diritto al bonus facciate, nonché la misura della detrazione spettante, sono individuate dai commi da 219 a 221 del citato articolo 1 della Legge di Bilancio 2020; il comma 222 stabilisce, inoltre, le modalità di fruizione della detrazione mentre, per le modalità applicative, il comma 223, rinvia al regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo, di cui all'articolo 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Così come già chiarito nella citata Circolare n. 2/E del 2020, per effetto del richiamo agli interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, la normativa di favore in esame è volta ad incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano, favorendo, altresì, interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.
In tale ambito, inoltre, l’esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al “bonus facciate” gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.
Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, espressamente richiamati dalla norma, nella citata Circolare n. 2/E del 2020 viene chiarito che la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi.
Sono inoltre ammessi al “bonus facciate” i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Nella medesima Circolare n. 2/E del 2020 viene inoltre chiarito che la detrazione spetta anche per:
- le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, pagata dal contribuente, per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).
Si fa presente che, in base a quanto sopra chiarito, rientrano nel “bonus facciate” anche le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle indicate dall’istante, per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali.
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