L’art. 45 della Legge 203/1982 permette alle parti di derogare le norme dettate in materia di contratti agrari, purché i relativi accordi siano stipulati con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Circa la corretta interpretazione da dare al termine “assistenza”, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità, secondo cui è necessario che le organizzazioni sindacali rappresentative di ciascun contraente partecipino attivamente all’accordo, attraverso lo svolgimento di un’attività di consulenza e di indirizzo.
Ne consegue che non possa considerarsi sufficiente la mera presenza fisica del rappresentante dell’organizzazione di categoria di appartenenza, qualora lo stesso si limiti a sottoscrivere l’accordo senza aver preso parte alla fase di trattativa, volta all’individuazione del contenuto della convenzione.
Se risulta provata la mancata assistenza effettiva e partecipativa delle organizzazioni professionali di categoria, l’accordo in deroga viene infatti automaticamente convertito in un normale contratto agrario, soggetto alla disciplina dettata dalla Legge 203/1982.
Ciò in quanto le norme in materia di contratti agrari hanno carattere imperativo e sono inderogabili, potendo assurgere a mere norme dispositive solo qualora venga correttamente applicato l’art. 45 della Legge 203/1982.
Le conseguenze non sono di poco conto.
Si pensi al caso di un contratto di affitto di fondo rustico stipulato in deroga, in quanto le parti hanno pattuito di comune accordo che il rapporto contrattuale avesse una durata inferiore rispetto a quella prescritta per legge (quindici anni).
Se in fase di stipula le parti non sono state assistite dalle rispettive organizzazioni professionali di categoria che, anziché informare i contraenti sul significato delle pattuizioni e sui relativi effetti, si sono limitate a sottoscrivere l’accordo già raggiunto, quest’ultimo è privo di efficacia e la durata del contratto di affitto di fondo rustico viene in automatico riconvertita in quella legale. Il concedente, che, in ipotesi, avesse voluto concedere in affitto un terreno di sua proprietà solo per cinque anni, essendo successivamente intenzionato a venderlo, dovrà pertanto attendere il decorso del termine legale di quindici anni.
Le norme imperative di cui alla Legge 203/1982 sostituiscono le pattuizioni in deroga non soltanto in presenza di accordo viziato, ma altresì nel caso più estremo di accordo addirittura inesistente.
Quest’ultima ipotesi si verifica qualora le organizzazioni professionali di categoria non solo non abbiano partecipato attivamente alle trattative volte alla definizione di un accordo, ma non abbiano nemmeno apposto la loro firma allo stesso.
Detto in altri e più chiari termini, si tratta della sussistenza di un accordo che prevede pattuizioni in deroga alle norme imperative di cui alla Legge 203/1982, senza che figuri la presenza né la sottoscrizione delle organizzazioni professionali di categoria di appartenenza dei contraenti.
In conclusione, le parti che intendono derogare alle norme imperative dettate in materia di contratti agrari, non possono prescindere dall’onere di farsi assistere in modo effettivo dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria, le quali sono tenute altresì a sottoscrivere l’accordo, altrimenti configurandosi la nullità delle pattuizioni, in quanto in contrasto con le norme imperative, e la consequenziale loro sostituzione di diritto con le disposizioni legali.
Stefania Avoni, avvocato
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