Nella Circolare 15/E del 13 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le disposizioni previste per la concessione del contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 25 del D.L. 34/2020, sono coerenti con i limiti e le condizioni previsti dalla “Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche”.
Tale precisazione, non riportata nella norma, era già stata indicata nel Provvedimento del 10 giugno 2020 n. 0230439/2020 e, di fatto, estende la platea dei soggetti che non possono aver diritto al contributo a fondo perduto.
Il richiamo alla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 implica che gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali ad esempio anticipi rimborsabili, prestiti, partecipazioni, a condizione che l’aiuto non ecceda il massimale di 800.000 euro per impresa. Tale limite, in base a quanto riportato nella Comunicazione, non deve superare 120.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Nella Comunicazione del 19 marzo 2020 è inoltre previsto che l’aiuto non possa essere concesso alle imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano già in difficoltà, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Cosa si intende per impresa in stato di difficoltà?
Come detto, la definizione offerta dal Regolamento UE n. 651/2014 indica che un’impresa in difficoltà “soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1 ) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
- il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0”.
In base a tale definizione, sono escluse le imprese individuali ed i lavoratori autonomi, non essendo espressamente citati. Pertanto, tali soggetti non sono soggetti alle limitazioni relative allo status di impresa in difficoltà al 31 dicembre 2020.
Le modifiche alla Comunicazione della Commissione UE sugli aiuti COVID-19
La Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” ha subito una prima modifica il 3 aprile 2020, che ha visto l’inserimento degli aiuti per la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla pandemia COVID-19.
Successivamente, è stata nuovamente modificata l’8 maggio 2020, al fine di agevolare ulteriormente l’accesso al capitale e alla liquidità per le imprese colpite dalla crisi. Tuttavia, il dibattito per delimitare i confini ed i soggetti a cui destinare gli aiuti era ed è tutt’ora acceso.
Il 29 giugno 2020, la Commissione Europea ha prodotto la Comunicazione C (2020) 4509 final con cui, per la terza volta, si “modifica il quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
In tale comunicazione, la Commissione ha ritenuto opportuno includere nel quadro temporaneo degli aiuti di Stato tutte le microimprese e le piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, a condizione che non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza o che non abbiano rimborsato gli aiuti avuti per il loro salvataggio, o che abbiano ancora in corso un piano di ristrutturazione per il quale abbiano già ottenuto degli aiuti.
Secondo la Commissione Europea, gli aiuti alla microimprese e alle PMI, indipendentemente dal fatto e dal periodo in cui sono entrate in una crisi finanziaria, non sono idonei a falsare la concorrenza nel mercato interno ed incidere sugli scambi nella UE, a differenza di ciò che potrebbe comportare il finanziamento delle medie e grandi imprese.
Il punto 10 della Comunicazione riporta l’indicazione sul fatto che la Commissione ritiene che gli aiuti non dovrebbero essere subordinati alla delocalizzazione di un’attività produttiva, o di altra attività del beneficiario, da un altro Paese dello spazio economico europeo verso lo Stato che concede l’aiuto.
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