Sul tema bonus vacanze, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato di recente la Circolare n. 18/E/2020 chiarendo i dubbi degli operatori sulle persone fisiche, le strutture ricettive, tour operator e agenzie di viaggio.
I primi chiarimenti vengono forniti in merito all’individuazione delle strutture turistico ricettive, presso le quali è possibile utilizzare il bonus. In particolare, tali soggetti vengono individuati sulla base delle attività svolte, ossia quelle riconducibili (a titolo indicativo e non esaustivo) alla sezione 55 di cui ai codici ATECO.
In ogni caso, il fornitore del servizio turistico è tenuto a dichiarare, tramite il sito web dell’Agenzia delle Entrate, di essere un’impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un B&B in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale, per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
Sono inclusi anche i soggetti che svolgono un’attività stagionale, mentre sono esclusi i soggetti con attività occasionale.
Per quanto riguarda l’utilizzo dell’agevolazione, l’Agenzia chiarisce alcuni punti, primo fra tutti che il bonus spetta in relazione ad un unico soggiorno, purché almeno un giorno cada nel periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
In caso di mancata fruizione del soggiorno, il bonus non può essere rimborsato, pertanto, nel caso in cui sia emessa una fattura in acconto e una fattura a saldo, con i relativi pagamenti, il bonus potrà essere utilizzato solo in relazione ad uno dei due pagamenti. L’operazione non può quindi essere oggetto di nota di credito.
Viene espressamente richiesto che il totale del corrispettivo venga documentato da fattura elettronica e, conseguentemente, è chiaro che gli imponibili del documento non devono essere influenzati dallo sconto applicato.
Pur non essendo esplicitamente richiesto il riferimento normativo, per maggior chiarezza, può essere inserita la descrizione “Sconto praticato in base all’articolo 176 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34”.
Il fornitore del servizio, al momento del pagamento da parte del cliente, dovrà richiedere il codice univoco (o il relativo QR code) che potrà essere utilizzato anche nel caso in cui il pagamento, sia parziale che totale, venga effettuato con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator, che dovranno assicurarsi dell’espletamento della procedura di validazione del bonus, comunicando alla struttura turistica ricettiva i dati necessari.
Nel caso in cui ci si avvalga di intermediari, l’Agenzia ha affermato che gli stessi potranno/dovranno fatturare in nome e per conto delle strutture turistico ricettive.
Ai fini IVA è opportuno ricordare che, pur in presenza del naturale regime di cui all’art. 74-ter del D.P.R. 633/1972, i tour operator e le agenzie di viaggio possono vendere la struttura turistica ricettiva soltanto in intermediazione, e quindi in IVA ordinaria, applicando alla provvigione l’aliquota IVA ordinaria (22%).
Viene inoltre confermato che il credito d’imposta:
- non può eccedere il corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio turistico;
- è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, con il codice tributo “6915”;
- può essere ceduto a terzi, anche diversi dai fornitori di beni e servizi, e ad intermediari finanziari, con possibilità di successiva cessione da parte dei cessionari, sempre comunicando la cessione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
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