L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti, con la norma di comportamento n. 209/2020, ha chiarito come comportarsi nel caso in cui si riceve una fattura errata o inesatta che non viene rettificata o annullata dall’emittente.
Genericamente, e più nello specifico da quanto è stata introdotta la fattura elettronica, quando si riceve una fattura non dovuta o inesatta è obbligatorio segnalarlo all’emittente, in modo che quest’ultimo possa attivarsi per eliminare le inesattezze attraverso una procedura di variazione.
Se l’emittente non provvede a regolarizzare la fattura, o non vi è comunicazione tra le parti, deve essere il cessionario/committente a regolarizzare l’operazione, emettendo un’autofattura che rettifichi le anomalie del documento, così come stabilito dall’art. 6, comma 8, lett. b), del D.Lgs. 471/1997.
Tale procedura di autocorrezione può essere avviata solo se preventivamente è stata invitata la controparte a rettificare o ad annullare la fattura con l’emissione di un’apposita nota di variazione.
Nel caso in cui il fornitore non provveda a rettificare la fattura errata, è onere del committente/cessionario procedere a tale operazione seguendo le linee guida fornite dall’Associazione Italiana Dottori commercialisti che, nella norma di comportamento n. 209, distingue tre ipotesi:
- fattura relativa ad un’operazione inesistente;
- fattura recante l’errata applicazione del regime impositivo;
- fattura con errori che non incidono sul calcolo dell’imposta.
Fattura relativa ad un’operazione inesistente
Nel caso in cui la fattura ricevuta sia oggettivamente o soggettivamente inesistente, poiché ha ad oggetto operazioni non giustificate da un rapporto contrattuale, il ricevente non registra la fattura e segnala l’anomalia all’emittente, così da consentirgli l’emissione della nota di credito a storno totale dell’importo fatturato.
Considerando che non vi è il presupposto di effettuazione dell’operazione, il ricevente non ha diritto a detrarre l’imposta. Si ricorda che, nel caso di utilizzo di tale fattura per operazioni inesistenti, viene posta in essere una condotta rilevante sotto il profilo della responsabilità penale tributaria (articolo 2, D.Lgs. 74/2000).
Fattura recante l’errata applicazione del regime impositivo
Se, invece, la fattura ricevuta si riferisce ad un’operazione esistente oggettivamente e soggettivamente, ma reca l’errata applicazione del regime IVA, il committente può annotare la fattura nei registri e l’errata applicazione dell’imposta si tradurrà in un minore o maggiore addebito a titolo di rivalsa dell’IVA:
- nel caso di fattura con un’imposta inferiore, il ricevente è legittimato a registrare la fattura e a detrarre la relativa imposta, avendo cura di segnalare l’irregolarità al cedente/prestatore. In caso di mancata ricezione della nota di rettifica, il cessionario/committente deve, entro trenta giorni dalla registrazione contabile, regolarizzare l’operazione trasmettendo al sistema di interscambio l’autofattura, oltre a versare la relativa differenza di imposta;
- nel caso in cui l’imposta applicata non sia dovuta, o sia determinata applicando un’aliquota maggiore, l’Associazione raccomanda di astenersi dal portare in detrazione l’IVA, onde evitare l’irrogazione della sanzione compresa tra 250 e 10.000 euro. Il soggetto passivo può richiedere l’emissione di una nota di variazione e, in caso di mancata adesione del fornitore, ricorrere alla procedura di autocorrezione sopra descritta. In questo caso, contabilmente, la rettifica sarà trattata alla stregua della rilevazione di una nota di debito che riduce l’IVA e il debito verso il fornitore per l’ammontare addebitatogli erroneamente.
Fattura con errori che non incidono sul calcolo dell’imposta
Se la fattura ricevuta dovesse contenere errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta, la norma di comportamento prevede che il ricevente possa registrare e detrarre la relativa imposta.
Il cessionario può richiedere la rettifica e la nuova emissione del documento da parte del fornitore. In caso di mancata regolarizzazione da parte di quest’ultimo, ha facoltà di emettere opportuna autofattura idonea a correggere i dati incongruenti.
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