Dal 13 luglio è possibile trasferire ai locatori il credito di imposta maturato sui canoni di marzo, aprile e maggio mediante la procedura online dell’Agenzia delle Entrate, con la modalità “fai da te”.
Il credito di imposta per le locazioni è stato introdotto dai Decreti “Cura Italia” e “Rilancio” per il sostegno degli operatori colpiti nel periodo emergenziale e, per usufruire di tali bonus, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 39/E, istituendo i codici tributo per l’utilizzo di tali crediti.
In particolare, l’articolo 65 del D.L. n. 18/2020 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, relativo al mese di marzo 2020, alle condizioni previste dal medesimo articolo 65.
Inoltre, l’articolo 28 del D.L. n. 34/2020 riconosce un credito d’imposta commisurato all’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, ovvero dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo.
Per l’utilizzo dei suddetti crediti in compensazione, tramite modello F24, l’Agenzia aveva istituito i codici tributo “6914”e “6920”. In particolare, l’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del D.L. n. 34/2020 prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta suindicati possano, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Nel caso in cui i cessionari utilizzino i crediti in compensazione, è stato previsto che:
- il modello F24 vada presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulta superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.
Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, tramite la “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti di imposta ricevuti, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 39/E/2020, ha istituito i seguenti codici tributo:
- “6930” denominato “Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
- “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda - utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.
Inoltre, nel suddetto documento di prassi si legge che, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 o 2021), riportato anche nel “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
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