L’Agenzia delle Entrate chiarisce quale aliquota IVA applicare all’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, destinate esclusivamente ad uso privato.
Con la Risposta ad Interpello n. 218/E del 14 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che si applica l’aliquota agevolata solo se l’impianto è configurabile come opera di urbanizzazione primaria, in grado di soddisfare le esigenze e gli interessi della comunità e a destinazione ad uso pubblico.
L’IVA ridotta, però, si applica nel caso in cui le colonnine siano fornite e installate unitamente all'impianto fotovoltaico, costituendo un’unica infrastruttura.
Il quesito è posto da una società che intende installare in una abitazione un impianto fotovoltaico, utilizzabile anche per ricaricare l’auto, e una colonnina di ricarica del veicolo elettrico. In relazione all’installazione della colonnina, la società intendeva sapere:
- se è possibile applicare l’aliquota ridotta del 10% come per il montaggio dell'impianto fotovoltaico;
- se è applicabile l’aliquota ridotta perché equiparabile alle ipotesi agevolate indicate nella tabella A, parte III, n. 127-quinquies) del D.P.R. n. 633/1972;
- qual è il trattamento IVA nel caso in cui l’acquirente della colonnina sia un soggetto IVA che utilizza il dispositivo per ricaricare i propri mezzi aziendali o strumentali.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto una nuova detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica delle auto elettriche, con le seguenti caratteristiche (lettere d) e h), dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 257/2016):
- di potenza standard;
- dotate di una o più punti di ricarica;
- non accessibili al pubblico.
Tali definizioni sono fondamentali anche per fornire i chiarimenti in materia di IVA.
L’Agenzia ricorda in quali casi, secondo la normativa di riferimento, è applicabile l’aliquota del 10%, in particolare, l’art. 127-quinquies della tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA stabilisce che sono soggette all'aliquota ridotta del 10% le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della Legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 (...)”.
In altre parole, usufruiscono dell’IVA ridotta le opere di urbanizzazione primaria di cui al D.P.R. n. 380/2001, ossia quelle che hanno le seguenti caratteristiche:
- l’interesse collettivo;
- destinazione ad uso pubblico a prescindere dalla loro localizzazione.
Per l’Agenzia, sconta l’IVA al 10% soltanto l’impianto configurabile come opera di urbanizzazione primaria e, quindi, in grado di soddisfare le esigenze e gli interessi della comunità. Requisiti che sembrano mancare alle colonnine oggetto dell’interpello. Da quanto detto dall’istante, infatti, i punti di ricarica che intende installare sono a uso esclusivamente privato e, pertanto, non agevolabili come opere di urbanizzazione primaria.
Inoltre, l’Agenzia aggiunge che, nel caso in cui le colonnine siano fornite e installate unitamente all'impianto fotovoltaico, in modo da costituire un meccanismo unico, magari nell'ambito di un contratto di appalto, potrà essere applicata l’IVA al 10%, prevista dai numeri 127-quinquies e 127-septies del D.P.R. n. 633/1972.
In caso contrario, e cioè se i punti di ricarica sono realizzati autonomamente rispetto al fotovoltaico, la società dovrà applicare l’aliquota ordinaria del 22%.
Stessa risposta per l’installazione effettuata su incarico di un soggetto IVA per la ricarica dei propri mezzi aziendali o strumentali.
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