Ieri, il Senato ha approvato, senza ulteriori modifiche, il testo della Legge di conversione del Decreto Rilancio, licenziato in prima lettura dalla Camera dei Deputati. Ora, il Decreto Rilancio è Legge.
Rispetto alla versione originale, risalente allo scorso 19 maggio, sono stati numerosi gli emendamenti che hanno integrato o modificato il testo del provvedimento.
Le conferme
Tra le conferme vi è quella relativa all’esclusione del versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 per tutte le imprese fino a 250 milioni di ricavi.
Anche il contributo a fondo perduto non rileva variazioni. Tale disposizione prevede la concessione di un aiuto a favore delle attività d’impresa e Partite IVA, con ricavi fino a 5 milioni di euro, che abbiano subito una riduzione del fatturato di aprile 2020 di almeno un terzo rispetto al fatturato di aprile 2019. L’importo del contributo, spettante a chi possiede i requisiti richiesti, è calcolato sulla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e il fatturato di aprile 2019 ed è così articolato:
- 20% della differenza per ricavi fino a 400.000 euro;
- 15% della differenza per ricavi tra 400.000 e 1 milione di euro;
- 10% della differenza per ricavi tra 1 e 5 milioni di euro.
Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda spetterà anche alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, oltre che alle strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente (agli altri operatori, il credito del 60%, ridotto al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, destinato allo svolgimento dell’attività, è riconosciuto se i ricavi o compensi non superano 5 milioni di euro).
L’agevolazione è stata estesa, seppure in misura inferiore (rispettivamente, 20% e 10%), alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.
Inoltre, per coloro che hanno avviato l’attività nel 2019 e per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi, con stati di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, è stato eliminato il vincolo di dimostrare la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Infine, è stata introdotta la possibilità, per il conduttore, di cedere al locatore il credito d’imposta, in sostituzione del pagamento della corrispondente parte del canone, purché lo stesso abbia preventivamente espresso il suo consenso.
Sostanzialmente confermato anche il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, con cui si istituisce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività, nonché per acquistare dispositivi di protezione individuale e quelli idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Tale credito è stato esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché siano in possesso del codice identificativo, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza (articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019).
Inoltre, è stato ora precisato che anche questo credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative di reddito (articoli 61 e 109, TUIR).
Le novità
Numerose le novità con le quali si è cercato di correggere gli indirizzi del provvedimento che, nel suo complesso, movimenta risorse per circa 55 miliardi di euro.
L’articolo 31, destinato al rifinanziamento di alcuni fondi di garanzia, tra cui quelli SACE per 30 miliardi di euro, il fondo di garanzia per le PMI per 3.950 milioni di euro e il fondo per le garanzie di ISMEA per 250 milioni di euro, ora prevede un nuovo comma 3-bis con cui viene ulteriormente rifinanziato, per 5 milioni di euro, il fondo per la competitività delle filiere agricole.
Con l’inserimento del nuovo articolo 43-bis (contratto di rete con causale di solidarietà) si introduce, per l’anno 2020, la possibilità per le imprese di associarsi nella forma del contratto di rete, con lo scopo di condividere lavoratori a rischio perdita del posto di lavoro o per inserire lavoratori che hanno perso il lavoro.
È istituito un nuovo credito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali (art. 46-bis). In pratica, attraverso il rifinanziamento per 30 milioni di euro del fondo per il credito d’imposta a beneficio delle imprese che partecipano a fiere internazionali, si estende il credito d’imposta anche in caso di annullamento di tali eventi. Le nuove risorse stanziate sono quindi destinate alle imprese diverse dalle PMI e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia.
È prorogato, dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, il termine per completare l’acquisizione del bene al fine di fruire del super ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (art. 50).
All’articolo 95, tra le misure a sostegno delle imprese per la riduzione del rischio di contagio negli ambienti di lavoro, è previsto che l’INAIL emani, entro il 15 settembre 2020, un apposito bando con dotazione di 200 milioni di euro per progetti di investimento e formazione in materia di salute (ex art. 11 comma 5 D.Lgs. 81/2008).
Viene sostanzialmente riscritto l’articolo 222 (disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura). La versione precedente, che istituiva un fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi presso il MIPAAF, che aveva inizialmente una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, viene ora cancellata e vengono destinati oltre 426 milioni di euro ad uno sgravio degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per i settori della produzione primaria (circolare n. 391/2020). Alle filiere zootecniche in crisi viene invece destinato un fondo pari a 90 milioni di euro per aiuti diretti e ammasso privato. Inoltre, è concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell’80% delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell’agricoltura di precisione, o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.
Sempre per il settore agricolo, l’articolo 224-bis introduce il sistema qualità nazionale benessere animale, al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell’ambiente.
Il Decreto attuativo che definirà le modalità di utilizzo di tale schema di certificazione volontario spetta al MIPAAF e, sempre presso il MIPAAF, verrà costituito un apposito comitato scientifico incaricato di valutare i criteri per la definizione dei requisiti del suddetto sistema di qualità nazionale.
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