Le agevolazioni PPC si applicano anche al trasferimento di terreni e relative pertinenze, conseguente alla cessione d’azienda.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 15157 del 16 luglio 2020.
Con tale pronuncia, i giudici di legittimità hanno chiarito la giusta applicazione dell’attuale formulazione dell’art. 2, comma 4-bis del D.L. n. 194/2009, in materia di piccola proprietà contadina.
Il caso oggetto di controversia nasce da un avviso di liquidazione nei confronti di un imprenditore agricolo professionale, nei confronti del quale l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato l’importo delle imposte di registro e ipocatastali dovute in relazione ad un contratto di cessione di azienda avvenuto nel 2011.
Secondo i Giudici della CTR della Lombardia, i terreni agricoli e la relativa pertinenza immobiliare, in quanto tali inclusi nel contratto sottoposto a tassazione, non potevano usufruire del trattamento agevolato previsto in favore di imprenditore agricolo professionale in quanto si trattava, piuttosto che di acquisizione di terreni, di cessione di un’azienda.
In segno diametralmente opposto si è pronunciata la Cassazione, affermando che la normativa che regola la PPC non individua un elenco tassativo di fattispecie agevolabili, ma incentra l’agevolazione sull’effetto negoziale traslativo realizzato dall’operazione.
In altre parole, l’art. 2, comma 4-bis del D.L. n. 194/2009 prevede che l’agevolazione vada applicata sugli atti “di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti”.
Stando all’interpretazione letterale della norma, i presupposti oggettivi evitano un’elencazione tassativa, ma si risolvono nell’effetto negoziale (traslativo) conseguito nella sua natura onerosa e nella qualificazione dell’oggetto contrattuale (rimessa agli strumenti urbanistici vigenti).
Secondo la Cassazione, la cessione d’azienda comporta sempre il trasferimento (in questo caso oneroso) dei beni che la compongono e, conseguentemente, “tra gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti” non può non includersi anche la cessione d’azienda.
Tale conclusione vale a maggior ragione ove i beni costituenti l’azienda ceduta si identifichino esclusivamente in terreni agricoli e pertinenze.
In conclusione, deve enunciarsi il seguente principio di diritto: “in relazione all’ampia portata del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4-bis, convertito in Legge n. 25 del 2010 che, con disposizione di natura non tassativa, individua i presupposti oggettivi delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, e avuto riguardo alla ratio legis sottesa alla disposizione, tra gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, deve includersi anche il trasferimento di beni conseguente a cessione d’azienda.”
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