Per gli interventi antisismici e rivolti al risparmio energetico, è stata prevista una detrazione del 110% dal Decreto Rilancio e la conversione in Legge di tale Decreto ha apportato alcune modifiche alle disposizioni originarie.
La norma stabilisce che i beneficiari dell’agevolazione sono:
- persone fisiche fuori dall’esercizio di impresa;
- condomini;
- IACP;
- associazioni e società sportive dilettantistiche.
Persone fisiche
Le persone fisiche che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa o professionale possono usufruire della detrazione del 110% in maniera differente, a seconda del tipo di intervento che effettuano e, in particolare:
- in materia di risparmio energetico, su un numero massimo di due unità immobiliari oltre che sulle eventuali parti comuni dell'edificio;
- in materia di sismabonus, non ci sono limiti.
Nel testo definitivo non viene richiesta la condizione che l'unità immobiliare rappresenti l'abitazione principale.
È opportuno sottolineare che la detrazione spetta anche agli imprenditori e ai professionisti, purché gli immobili che ne beneficiano siano posseduti nella sfera privata.
Condomini
Per le abitazioni comprese nel condominio, vi sono alcune perplessità sulla possibilità di fare interventi in privato, a fronte di un intervento trainante effettuato dal condominio.
Se una spesa trainante per il bonus IRPEF e IRES del 110% viene effettuata dal condominio sulle parti comuni condominiali, questa dovrebbe trainare l’agevolazione fiscale anche agli altri interventi dell’ecobonus trainati, effettuati da parte dei condòmini sulle singole unità immobiliari, anche se secondarie e non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Ancora non vi sono chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, ma una cosa è certa: se non verrà confermata l’estensione del superbonus agli interventi sulla singola unità immobiliare dell’edificio trainati dai lavori al 110% effettuati dal condominio, risulterà difficile beneficiare del superbonus del 110% sulle singole unità immobiliari da parte dei condòmini.
Per i lavori sui singoli appartamenti, uffici o negozi non “funzionalmente indipendenti”, l’unica possibilità di intervento trainante (solo per le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) rimarrebbe l’isolamento termico della singola unità immobiliare, che:
- deve interessare almeno il 25% della superficie dell’edificio;
- deve portare all’aumento di almeno due classi energetiche dell’edificio o al raggiungimento di quella più alta (condizioni difficili da ottenere isolando solo un’unità immobiliare).
Cooperative edilizie
Le cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa possono beneficiare del superbonus per gli interventi realizzati su immobili già assegnati ai soci.
Istituti autonomi case popolari
Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi le medesime finalità sociali, per abitazioni già assegnate e comunque dai soggetti che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica.
Tipologie di interventi
Per l'isolamento termico delle superfici opache che interessano l'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio, o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari, se indipendenti con uno o più accessi autonomi (cappotto), la spesa massima è di:
- 50.000 euro per unità immobiliare singola o autonoma, se posta all'interno di fabbricati plurifamiliari;
- 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità, per edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari, per gli edifici con oltre otto unità immobiliari.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda a condensazione, con efficienza rientrante nella classe A, o a pompa di calore anche abbinati ad impianti fotovoltaici, con accumulo o microgenerazione, la spesa massima è di:
- 20.000 euro per ogni unità immobiliare, se l'edificio è composto fino a otto unità immobiliari;
- 25.000 euro per ogni unità immobiliare, per gli edifici con più di otto unità.
Per gli interventi simili ai precedenti, effettuati però su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari poste all'interno di edifici plurifamiliari, che siano funzionalmente indipendenti con accesso autonomo, la fonte energetica può essere a pompa di calore, ma anche a condensazione, con efficienza almeno di classe A, inclusi impianti ibridi o geotermici; la spesa massima è di 30.000 euro.
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