A meno di un mese dal termine della presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, l’Agenzia delle Entrate è ritornata con una nuova Circolare per chiarire aspetti relativi alla fruizione dell’aiuto, istituito dall’articolo 25 del Decreto Rilancio.
A seguito dell’emanazione della Circolare 15/E del 13 giugno, erano ancora numerosi gli aspetti sui quali gli addetti ai lavori si stavano interrogando nella verifica dei requisiti per la presentazione delle domande del contributo a fondo perduto.
Tale contributo, non essendo fissato un limite di spesa ad esso riservato, sarà comunque concesso a tutti i soggetti che, avendone i requisiti, presenteranno domanda entro giovedì 13 agosto 2020. Tale termine, per coloro che proseguono l’attività per conto di un soggetto deceduto, è invece fissato al 24 agosto 2020.
Imprese agricole in regime di esonero
Nella Circolare 22/E, diffusa ieri dall’Agenzia delle Entrate, è stato confermato che tra i soggetti ammessi alla fruizione del contributo a fondo perduto rientrano anche i produttori agricoli in regime di esonero IVA (art. 34, c. 6, D.P.R. 633/1972).
Per tali soggetti, la verifica del calo di fatturato del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente dovrà essere operata con diversi criteri, a seconda della loro operatività. In particolare, “considereranno unicamente le operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che, acquistando beni o servizi nell'esercizio di impresa, hanno emesso apposita autofattura”.
Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, in assenza di operazioni non documentate da autofattura dei committenti/cessionari, non risulta soddisfatto il requisito del calo di fatturato, con la conseguenza di non poter accedere al contributo.
Tuttavia, i produttori agricoli in regime di esonero, mantenendo l’iscrizione al registro delle imprese, possono comunque procedere alla cessione di prodotti direttamente ai privati consumatori ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001.
In tale ipotesi, al fine della verifica del calo di fatturato, l’Agenzia delle Entrate ha indicato che occorrerà far riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia del volume d’affari. Secondo l’Agenzia delle Entrate, i corrispettivi relativi alle cessioni a privati vanno quindi considerati unicamente nell’ipotesi in cui l’impresa operi esclusivamente nei confronti di consumatori finali.
Operazioni fuori campo IVA
La risposta dell’Agenzia delle Entrate pare orientata ad una semplificazione dell’attività di controllo che seguirà la presentazione delle domande. Infatti, l’Agenzia in sostanza ha precisato che qualora il soggetto, pur non essendone obbligato, abbia proceduto alla certificazione di un ricavo o di un compenso attraverso una fattura, la stessa deve essere tenuta in considerazione ai fini del fatturato.
Per il settore agricolo, nell’ipotesi di soccida monetizzata, sulla base degli orientamenti indicati dall’Agenzia è possibile ritenere che solo qualora le parti procedano alla fatturazione dei corrispettivi derivanti dalla ripartizione degli accrescimenti, tali valori incidano sul calcolo del calo del fatturato. Viceversa, saranno ininfluenti le operazioni di soccida monetizzata documentate esclusivamente da ricevute/quietanze di pagamento.
Non devono mai essere considerate, non essendo mai oggetto di fatturazione, le somme percepite a titolo di contributi come ad esempio: contributi PAC, PSR, ecc.
Passaggi interni
Operazione assai comune, specie nelle attività agrituristiche, è quella delle rilevazioni dei passaggi interni. L’Agenzia conferma che tali operazioni, documentate ai fini IVA, devono essere considerate nel calcolo del fatturato.
Le stesse motivazioni si ritiene possano applicarsi anche all’ipotesi di autoconsumo.
Tra i chiarimenti offerti dall’Agenzia al fine di stabilire il periodo di inizio o fine di un’attività, è stato indicato che la data di riferimento è quella dell’attribuzione e della cessazione della partita IVA. Non rileva pertanto l’eventuale comunicazione di inizio o cessazione effettiva dell’attività presentata alla Camera di Commercio.
Invece, nel caso di cessione dell’unica azienda posseduta da parte dell’imprenditore individuale prima della presentazione della domanda non spetta il contributo in quanto il soggetto non svolge più alcuna attività d’impresa.
Infine, l’Agenzia conferma che i soggetti con fatturato pari a zero, salvo l’ipotesi di attività avviate dopo il 31/12/2018 o nel caso di soggetti operanti in comuni ricompresi tra quelli in stato di emergenza alla data del 31 gennaio 2020, non dispongono dei requisiti richiesti dalla norma per essere ammessi al contributo.
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