banner-stampe Tra le tante proroghe si attende anche quella che conferma le percentuali di compensazione per legno e legna da ardere


Forlì, 12/08/2020
Prot. n. 459/2020

Tra le tante proroghe si attende anche quella che conferma le percentuali di compensazione per legno e legna da ardere


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Nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 23 luglio 2020 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 5 giugno 2020 con il quale, tardivamente, venivano confermate le precedenti percentuali di compensazione, applicabili dai produttori agricoli in regime speciale per le cessioni di animali della specie suina (7,95%) e bovina (7,65%). Nel Decreto però nulla viene detto sulle percentuali di compensazione applicabili per il legno e la legna da ardere.

In teoria, il Decreto che conferma o modifica le percentuali di compensazione dovrebbe essere emanato entro il 31 gennaio ma, da diversi anni, il Ministero ci ha abituato a una lunga e trepidante attesa che pone incertezza per gli operatori, i quali non sanno se le liquidazioni periodiche IVA, fatte in assenza dei Decreti, possano considerarsi o meno definitive. Infatti, in caso comunicazione tardiva delle percentuali di compensazione e contemporanea modifica delle stesse, i produttori agricoli, oltre a dover provvedere al ricalcolo delle liquidazioni IVA, devono mettere in conto il rischio di dover sostenere un maggior costo qualora le percentuali di compensazione approvate fossero inferiori a quelle applicate.

Va detto che, in taluni casi, la modifica delle percentuali di compensazione comporta anche un diverso corrispettivo incassato dal produttore.

Infatti, nel caso di cessione di prodotti agricoli da parte di un produttore agricolo esonerato, la fattura (c.d. autofattura) è emessa dall’acquirente per conto del produttore, con l’applicazione delle percentuali di compensazione e non dell’aliquota IVA propria del bene ceduto. Pertanto, il totale della fattura liquidato, qualora mutino in corso d’anno dette percentuali, comporta la necessità di integrare i documenti già emessi.

Le stesse considerazioni valgono per i conferimenti di prodotti agricoli effettuati da produttori agricoli in regime speciale (ex art. 34 del D.P.R. n. 633/1972) nei confronti di cooperative che applicano a loro volta il medesimo regime.

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Come detto, il Ministero delle Finanze quest’anno non ha ancora comunicato le percentuali di compensazione applicabili ai citati prodotti, ed in verità lo scorso anno si è dovuto attendere il 4 settembre per vedere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 27/08/2019 in cui si fissavano, per l’anno 2019, le seguenti percentuali di compensazione:

  • 6% per prodotti di cui al numero 43) della Tabella A, parte prima allegata Decreto IVA “legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01)”
  • 6% per i prodotti di cui al numero 45) della suddetta Tabella “legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04)”.

Se il Ministero confermerà tali percentuali, per quanto riguarda la legna da ardere, l’aliquota ordinaria IVA è del 10% e, quindi, in caso di vendita, il produttore agricolo in regime speciale dovrà versare la differenza del 4%.

Invece, per la cessione del legno semplicemente squadrato, l’aliquota ordinaria è del 22% per cui il versamento dell’imposta sarà pari al 16%.

In tale ultimo caso, i produttori agricoli devono prestare attenzione alla cessione del legno avente le caratteristiche indicate al punto 44) della citata Tabella A, parte prima, ovvero “legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato”, infatti tali prodotti scontano la percentuale di compensazione al 2%.

Infine, qualora, inverosimilmente, quest’anno il Ministero non confermasse le precedenti percentuali di compensazione, troverebbero applicazione dal 1° gennaio 2020 quelle precedenti, fissate nella misura del 2%.

 



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