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Forlì, 01/09/2020
Prot. n. 468/2020

Bonus sanificazione: domande entro il 7 settembre


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Entro il 7 settembre va presentata la domanda per fruire del bonus sanificazione, indicando spese sostenute e spese previste. Sull’argomento è tornata l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020.

Sono due le novità introdotte dal documento di prassi che dovranno essere ricordate in sede di compilazione della domanda per l’accesso al bonus:

  • gli operatori professionisti della sanificazione (o le imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione) dovranno predisporre una certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e, perciò, finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19, o ulteriori protocolli anche a carattere territoriale;
  • l’ordinaria attività di pulizia dei condizionatori non rientra tra quelle di sanificazione. Sono invece ammissibili al credito d’imposta le spese di pulizia degli impianti di condizionamento finalizzate ad aumentare la capacità filtrante del ricircolo attraverso, ad esempio, la sostituzione dei filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate e mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

Ai fini delle attività di controllo, è opportuno che i fruitori del tax credit conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea che, in molti casi, è apposta sulla confezione del prodotto.

La comunicazione deve essere trasmessa entro il 7 settembre e deve contenere l’indicazione:

  • degli importi sostenuti fino al mese antecedente all’invio telematico;
  • gli importi che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.

Inoltre, entro la stessa data, si potrà anche inviare:

  • una nuova comunicazione che sostituisce quella già trasmessa;
  • una comunicazione di rinuncia integrale al credito d’imposta indicato nella precedente richiesta.

Una volta che l’Agenzia avrà raccolto tutte le richieste, valuterà l’ammontare massimo fruibile con uno specifico provvedimento da emanare entro l’11 settembre 2020.

Ricordiamo che il bonus sanificazione è pari al 60% delle spese indicate nella comunicazione telematica, fino ad un massimo di 60.000 euro, valori che saranno ridimensionati in caso di crediti d’imposta richiesti superiori al limite di spesa, pari a 200 milioni per il 2020.

Il tax credit non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Il credito di imposta calcolato sulle spese effettivamente sostenute potrà essere utilizzato dai beneficiari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa oppure potrà essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24. In alternativa, è possibile optare per la cessione del bonus sanificazione.

La cessione del credito può essere anche parziale, a soggetti terzi, banche e intermediari finanziari compresi, fino al 31 dicembre 2021 e la comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente tramite i servizi web dell’Agenzia delle Entrate.

 



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