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Forlì, 14/09/2020
Prot. n. 497/2020

Ammesse al superbonus (110%) anche le unità collabenti


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Con la Risposta all’istanza di Interpello n. 326 del 9 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il superbonus del 110% potrà essere fruito, ricorrendone tutte le condizioni previste dalla norma, anche per gli interventi realizzati su immobili rientranti nella categoria catastale F/2 denominati “unità collabenti”.

Nel rispondere all’istante, l’Agenzia delle Entrate ne approfitta per effettuare una sintesi normativa che ripercorre le disposizioni sino ad oggi intervenute in materia; pertanto, considerata la complessità oggettiva del tessuto ordinamentale che si sta alimentando anche a seguito dei numerosi casi di interpello intervenuti, riteniamo opportuno riepilogarle brevemente.

Disposizioni agevolative (superbonus, ecobonus, sismabonus)

Con l’articolo 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, si sono introdotte nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110% delle spese stesse, a fronte di specifici interventi, finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici), nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. superbonus). Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90. Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del Decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10. Con riferimento all’applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti chiarimenti con la Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E che analizza le diverse variabili applicative.

Interventi sulle “unità collabenti”

Nel caso di specie, l’istante, nell’ambito di un programma di ristrutturazione tendente all’accorpamento dei due edifici di sua proprietà uno dei quali classificato nella categoria catastale F/2 (unità collabenti), intende realizzare, su entrambe le unità, interventi di ristrutturazione con riduzione di due classi di rischio sismico, nonché di efficientamento energetico mediante l'isolamento termico delle pareti, il cambio della caldaia e dell'impianto di riscaldamento, la sostituzione degli infissi e l'installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo, al termine dei quali, l'unità collabente sarà accorpata all'abitazione principale.

Tutto ciò premesso, viene richiesta la possibilità di applicare le disposizioni agevolative che consentono la detrazione del 110% (superbonus) anche sugli interventi effettuati sull’unità collabente oggetto di accorpamento.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate

Un primo dubbio interpretativo emerge dal fatto che, a norma dell’articolo 119, comma 10 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), le disposizioni agevolative non si applicano agli interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale. Tuttavia, nel corso dell'iter legislativo di conversione in Legge del Decreto Rilancio, il citato comma 10 è stato sostituito al fine di prevedere che le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, possano beneficiare del superbonus per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, indicati nei commi 1 e 2 del citato articolo 119, realizzati fino ad un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. A seguito di ciò, stante il limite numerico (due) delle unità immobiliari oggetto delle agevolazioni (non previsto nel caso di interventi antisismici), non opera più la limitazione, in origine prevista, riferita all’applicabilità del superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

In relazione alla tipologia degli interventi effettuati, dal combinato disposto delle norme inserite nel Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, articolo 119), nel Decreto 63/2020 (artt. 14 e 16) nonché nella Circolare 8 luglio 2020, n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate, viene stabilito che gli interventi di riqualificazione energetica, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, effettuati su immobili rientranti nella categoria catastale F/2 (unità collabenti), le cui spese sono sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, possono fruire della detrazione aumentata al 110%. 

Ai fini dell'ecobonus, inoltre, per gli edifici collabenti, nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Le Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E/2019 e 19/E/2020, hanno ribadito, infatti, che ai fini della predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile. Tale condizione si applica con riguardo alla generalità degli interventi di riqualificazione energetica, fatta eccezione per quelli di installazione:

  • dei collettori solari per la produzione di acqua calda;
  • dei generatori alimentati a biomassa;
  • delle schermature solari.

Per effetto del richiamo contenuto nel citato articolo 119 del Decreto Legge n. 34 del 2020, agli articoli 14 e 16 del Decreto Legge n. 63 del 2013, i principi sopra enunciati si applicano anche ai fini del superbonus.

Come usufruire delle agevolazioni

Per l’ottenimento delle agevolazioni di cui trattasi (superbonus, ecobonus, sismabonus), il beneficiario potrà optare, in luogo all’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Resta inteso che, per adottare tale procedura, l’accordo tra contribuente e fornitore soggiace alle ordinarie dinamiche dei rapporti contrattuali e delle pratiche commerciali; inoltre, sarà possibile per il fornitore applicare uno sconto parziale a fronte del quale la restante parte del credito, rimasta a carico del contribuente, potrà essere fruita direttamente in dichiarazione dei redditi oppure ceduta ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Cessione del credito d’imposta alla banca

Con riferimento alla possibilità di effettuare la cessione del credito d’imposta alle banche, realizzando, di conseguenza, interventi a “costo zero”, precisiamo che, sempre più spesso, gli istituti di credito che aderiscono all’iniziativa tendono ad affidarsi a società di servizi specializzate che effettuino, per loro conto, la verifica dei numerosi adempimenti previsti dalle norme. Tale procedura comporterà, necessariamente, una ulteriore fase di istruttoria durante la quale sarà possibile concordare con la banca un “prestito ponte” per avviare i lavori. Sicuramente, tra documenti da presentare (asseverazioni, attestazioni e visti di conformità) e istruttorie da sostenere, il percorso di cessione del credito si presenta piuttosto articolato, attribuendo di fatto meno “appeal” ad una lodevole iniziativa volta a sostenere la ripresa del Sistema Paese. 

 



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