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Forlì, 30/09/2020
Prot. n. 538/2020

La certificazione dei corrispettivi nell’e-commerce indiretto


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La certificazione dei corrispettivi nell’e-commerce indiretto, salvo l’ipotesi in cui sia richiesta la fattura da parte dell’acquirente, può avvenire tramite memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici, oppure tramite semplice annotazione nel registro dei corrispettivi.

Inoltre, con riguardo alle cessioni effettuate in locali “non aperti al pubblico”, per l’utilizzazione di un Server-RT, non opera il vincolo di disporre di almeno tre punti cassa per singolo punto vendita.

Ciò è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'Interpello n. 416/2020.

Il caso sottoposto all’Agenzia

L’istante è una società che intende avviare un servizio di vendita di beni attraverso un’apposita app o un servizio web, messi a disposizione da terzi, in cui presentare i propri prodotti, i quali potranno essere ordinati ed acquistati online.

La consegna dei beni avverrebbe tramite rider, incaricati da terzi (gestori dell’app o del sito web), i quali consegnerebbero i beni direttamente ai destinatari dopo averli prelevati presso i locali, non aperti al pubblico, della società istante.

La società chiede all’Agenzia se sia possibile memorizzare e trasmettere anche i corrispettivi delle consegne dell’e-commerce indiretto. Inoltre, l’istante chiede se possa adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi attraverso l’installazione, presso i laboratori destinati alle consegne ai rider, quindi non aperti al pubblico, di un autonomo Server-RT collegato ad un unico punto cassa di detto locale.

La Risposta dell’Agenzia delle Entrate

Come già ribadito nella Risposta n. 198/2019, l’Agenzia ha indicato che “i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall'obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24 del D.P.R. n. 633 del 1973, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse".

Il D.M. 10 maggio 2019, con cui sono stati definiti specifici esoneri dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, all’art. 1, comma 1, lett. a), richiama, tra le operazioni che continuano a non essere soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, quelle di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

Detto richiamo, infatti, comprende al punto oo) “le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni”. La cessione tramite e-commerce indiretto è appunto assimilata ad una vendita per corrispondenza, pertanto soggetta alla medesima disciplina in tema di certificazione dei corrispettivi.

Nel caso di specie, pur se rientrante nell’ipotesi di esonero, nulla vieta alla società di procedere comunque alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, potendo, in alternativa, procedere esclusivamente all’annotazione dei corrispettivi nell’apposito registro, come disposto dall’articolo 24 del Decreto IVA.

Per quanto concerne le modalità di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in base alle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 2016, è previsto che, per gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita, la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi può essere effettuata mediante un unico punto raccolta, costituito da un registratore telematico collegato ai singoli punti vendita (Server-RT).

Nel caso di specie, il vincolo di almeno tre punti cassa collegati per singolo punto vendita non è da ritenersi applicabile dato che, come indicato dall’istante, non opera in locali di vendita aperti al pubblico.

 

 

 



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