banner-stampe Apertura dall’Agenzia delle Entrate sull’integrazione della dicitura sulle fatture relative al credito d’imposta beni strumentali


Forlì, 06/10/2020
Prot. n. 551/2020

Apertura dall’Agenzia delle Entrate sull’integrazione della dicitura sulle fatture relative al credito d’imposta beni strumentali


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Con due distinti Interpelli, l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a fornire indicazioni sul nuovo credito d’imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali e, in particolare, sulla possibilità di sanare l’omessa prescrizione disposta dal comma 195, art. 1, della Legge 160/2019, ossia l’indicazione sulle fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati del riferimento alla norma istitutiva del credito.

La Legge 160/2019, nell’ambito degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Industria 4.0, ha istituito un nuovo credito d’imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali, a cui possono accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Il credito si applica agli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Il credito compete anche nel caso in cui i suddetti investimenti siano effettuati entro il 30 giugno 2021 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Tale credito, a seconda degli investimenti effettuati, è determinato:

  • nella misura del 40% per l’acquisto di beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e industriale per gli investimenti fino a 2,5 mln di euro e nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre 2,5 mln e fino a 10 milioni di euro (beni ricompresi nell'allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232);
  • nella misura del 15% per acquisto di beni immateriali, quali software e simili, fino ad un massimo di 700.000 euro di spesa (beni ricompresi nell'allegato B annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232);
  • nella misura del 6% per l’acquisto di altri beni strumentali “non interconnessi”, fino ad un tetto massimo di spesa di 2 milioni di euro.

La disciplina del nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali prevede l'indicazione nella fattura di acquisto del bene e negli altri documenti relativi all’acquisizione e di un'apposita dicitura con cui deve essere specificata l’agevolazione di cui si vuole fruire.

Infatti, l'art. 1, comma 195 della L. 160/2019 dispone che "ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194".

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’omissione dei riferimenti previsti dalle suddette disposizioni, in sede di controllo, rende inidonea la documentazione e, conseguentemente, determina la revoca dell’agevolazione.

Tuttavia, tale omissione può essere sanata, prima dell’avvio dei controlli, integrando i documenti che ne sono sprovvisti, con una scritta indelebile o un timbro in caso di documenti cartacei, oppure, in caso di fattura elettronica, tramite un altro documento da allegare al file della fattura, contenente sia i dati richiesti per accedere all’agevolazione che gli estremi della fattura stessa.

Gli Interpelli oggetto di Risposta

Con gli Interpelli n. 438  e 439, pubblicati il 5 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata ad esprimersi sull’eventuale decadenza dal credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali, previsto dall’art. 1, commi da 184 a 194, della Legge 160/2019, nel caso in cui la documentazione relativa alle spese sostenute non contenga il riferimento alla disposizione stessa.

In particolare, negli Interpelli è stato chiesto il parere dell’Agenzia se determinava la revoca dell’agevolazione:

  • la mancata indicazione dei riferimenti sulla fattura di acquisto del bene strumentale (Interpello n. 438);
  • la mancata indicazione dei riferimenti sul contatto e sulla fattura, nel caso di acquisizione tramite locazione finanziaria (Interpello n. 439).

In entrambi, i casi l’Agenzia, equiparando l’adempimento a quanto richiesto dal legislatore, con riferimento ad altre agevolazioni per investimenti in beni strumentali (come ad esempio la “Nuova Sabatini”), per i quali è richiesto che sull’originale di ogni fattura riguardante gli investimenti oggetto delle agevolazioni, comprese quelle di acconto, l’impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l’'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura riportante l’importo soggetto ad agevolazioni, nonché i riferimenti alle relative disposizioni.

Secondo l’Agenzia, pertanto, anche al caso in esame, possono applicarsi i chiarimenti forniti dal MISE sulla “Nuova Sabatini” (FAQ 10.15). Pertanto, per le fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento normativo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro. Invece, per le fatture elettroniche, il beneficiario può:

  • stampare il documento di spesa integrando le necessarie informazioni con una scritta indelebile;
  • redigere un documento elettronico, da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, con le modalità indicate nella Circolare 14/2019.

Pena la revoca dell’agevolazione relativa al credito d’imposta, la regolarizzazione dei documenti deve avvenire, da parte dell’impresa beneficiaria, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

 

 

 



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