Il credito d’imposta, previsto dall’articolo 125 del Decreto Rilancio per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, non spetta per i costi sostenuti dal datore di lavoro per i test sierologici effettuati ai propri collaboratori.
Il chiarimento è arrivato con la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 510 del 2 novembre 2020.
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
L’articolo 125 del D.L. n. 34/2020 con cui è stato istituito il suddetto credito d’imposta, al punto 2 fornisce un elenco di spese ammissibili e precisamente:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Con la Circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E, inoltre, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione all'agevolazione qui in esame. In tale Circolare, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che l’elenco proposto al secondo comma dell’articolo 125 era un “elenco esemplificativo” e che le spese ammissibili si potevano ricondurre a due distinte categorie:
- quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- quelle sostenute per l'acquisto di:
- dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a));
- prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera b));
- dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d));
- dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e)).
L’Agenzia delle Entrate ha rilevato che i costi sostenuti per l’effettuazione dei test sierologici, non essendo riferibili né all'attività di sanificazione né all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti, non possono rientrare tra quelli ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 125.
Il calcolo e la fruizione del credito
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, riconosciuto sul 60% dei costi ammessi sostenuti nel 2020, in base al comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 11 settembre 2020, dovrà essere determinato nella misura del 15,6423% e, comunque, fino ad un massimo di 60.000 euro.
Il credito potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 oppure in compensazione col Mod. F24.
Con la Risoluzione 52/E del 14 settembre 2020 è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta "6917" denominato "Credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione - articolo 125 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34".
Il beneficiario del credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 122 del D.L. 34/2020, potrà cederlo a terzi entro 31 dicembre 2021.
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