banner-stampe Affrancamento del valore dei terreni e delle quote di partecipazione: versamenti entro il 16 novembre


Forlì, 13/11/2020
Prot. n. 643/2020

Affrancamento del valore dei terreni e delle quote di partecipazione: versamenti entro il 16 novembre


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Il D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, ha consentito di affrancare il valore di terreni agricoli ed edificabili nonché delle partecipazioni, qualificate e non qualificate, posseduti alla data del 1° luglio 2020.

La rivalutazione consente di neutralizzare le eventuali plusvalenze, in caso di successiva cessione di questi beni.

Ricordiamo che possono beneficiare della rivalutazione in commento:

  • le persone fisiche che non operano in regime d’impresa;
  • le società semplici e le società o associazioni ad esse equiparate, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 917/1986;
  • gli enti non commerciali, con riferimento alle attività non inerenti a quelle d’impresa.

Possono aderire all’affrancamento anche i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel nostro Paese.

Tutti i suddetti soggetti devono essere in possesso, alla data del 1° luglio, di:

  • terreni agricoli o edificabili;
  • partecipazioni sia qualificate che non qualificate.

Adempimenti

La procedura prevede che i beni oggetto di rivalutazione siano stimati tramite una perizia asseverata e che, entro la data del 16 novembre 2020 (il 15 novembre è una domenica), si provveda a versare l’imposta sostitutiva del 11% sull’intero valore periziato.

In tal modo, il valore della perizia si sostituisce al costo d’acquisto del terreno o della partecipazione ai fini del calcolo delle plusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR.

L’imposta dovrà essere versata in un’unica soluzione entro il 16 novembre 2020, oppure in tre rate annuali di pari importo, sempre a decorrere dal 16 novembre 2020, applicando sulle rate successive gli interessi nella misura del 3% annuo.

La rideterminazione del valore dei terreni o delle partecipazioni si ritiene perfezionata con il tempestivo versamento dell’intera imposta, ma anche nell’ipotesi del versamento della prima rata (Circolare 47/E/2011).

Quindi, nell’ipotesi in cui il contribuente dovesse versare l’imposta oltre il termine del 16 novembre 2020 (unica soluzione o della prima rata), l’affrancamento sarà inefficace e potrà essere presentata istanza di rimborso.

Se, dopo il pagamento della prima rata nei termini, il contribuente omette i versamenti successivi, questi ultimi saranno iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato a mezzo modello F24, utilizzando il codice tributo ”8055 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati”. Il codice va riportato nella sezione erario, indicando quale anno di riferimento il 2020. È ammessa la compensazione con altri tributi tramite esposizione sul modello F24.

Anche in questa occasione, permane la possibilità per chi abbia già effettuato in precedenza l’affrancamento di terreni o partecipazioni di affrancare con un nuovo valore gli stessi beni. In tal caso, sarà possibile decurtare gli importi già corrisposti per il precedente affrancamento entro il prossimo 16 novembre, oppure chiederne il rimborso.

 

 

 



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