banner-stampe Il bonus facciate si applica agli interventi accessori correlati all’isolamento dello ''sporto di gronda''


Forlì, 23/11/2020
Prot. n. 662/2020

Il bonus facciate si applica agli interventi accessori correlati all’isolamento dello ''sporto di gronda''


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Con la Risposta all’Interpello n. 520 del 3 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese sostenute per l’isolamento dello "sporto di gronda" e gli altri interventi ad esso correlati, possono fruire della detrazione del 90% prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 223 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 meglio nota come bonus facciate.

Risposta all’Interpello n. 520 del 3 novembre 2020

La Risposta dell’Agenzia delle Entrate trae origine dal quesito proposto da un soggetto il quale, per evitare il ponte termico tra parete e copertura dello "sporto di gronda", intende realizzare un intervento di isolamento "a cappotto" su tutti i prospetti di un edificio di sua proprietà.

Per la corretta realizzazione di tale intervento, l’istante specifica la necessità di effettuare lavori aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali, la sistemazione di prese e punti luce esterni, lo spostamento delle tende da sole avvolgibili, che diversamente ostacolerebbero la posa in opera del cappotto e dell’isolamento dello "sporto di gronda" e la sostituzione di quelle tende per le quali non è possibile sfruttare gli agganci preesistenti.

La richiesta dell’istante riguarda la possibilità di usufruire della detrazione del 90% prevista dal bonus facciate, anche per gli interventi aggiuntivi ed accessori alla realizzazione del cappotto termico.

L’Agenzia delle Entrate introduce la sua Risposta ripercorrendo le disposizioni che hanno definito i confini di applicazione dell’agevolazione meglio nota come bonus facciate, partendo dalla definizione oggettiva degli immobili destinatari degli interventi. Come noto, si tratta di quegli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444 (cui si rinvia), che classifica le “zone territoriali omogenee”.

Viene inoltre ricordato che gli interventi, per fruire della detrazione del 90%, devono:

  • essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache verticali della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi;
  • nell’ipotesi in cui non si tratti di interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna, essere influenti dal punto di vista termico o interessare oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. A tal fine, quest’ultimi dovranno soddisfare particolari requisiti tecnici riportati in appositi Decreti Ministeriali (D.M. 26 giugno 2015 e D.M. 11 marzo 2008) cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti.

Con esplicito riferimento alla Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, l’Agenzia precisa anche che gli interventi sulle strutture opache verticali della facciata, su balconi, ornamenti e fregi, si riferiscono all’esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Fatte tali premesse, l’Amministrazione Finanziaria, nel prendere in esame l’intervento di isolamento a cappotto effettuato dall’istante, precisa che, nel rispetto di tutte le condizioni e adempimenti richiesti dalla normativa, il bonus facciate potrà essere applicato anche alle spese per la realizzazione dell’intervento di isolamento sull’involucro esterno visibile dell’edificio e per le spese sostenute per l’isolamento dello "sporto di gronda", trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata, nonché per i lavori aggiuntivi indicati dall’istante, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso.

 

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