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Forlì, 24/11/2020
Prot. n. 667/2020

Saldo e acconto IRAP: chi è esonerato dai versamenti


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Il 30 novembre, salvo i rinvii attesi, sono in scadenza due adempimenti legati all’IRAP: la presentazione della dichiarazione IRAP 2020 per l’anno 2019 e il versamento del secondo acconto IRAP 2020.

Gli aspetti da tenere in considerazione sono molteplici. In particolare, in merito alla presentazione della dichiarazione IRAP 2020 per l’anno 2019, bisogna ricordare:

  • l’esonero dal versamento del saldo per i contribuenti indicati nell’art. 24 del Decreto Rilancio;
  • la compilazione, da parte dei medesimi soggetti, del prospetto “aiuti di Stato”;
  • il recupero delle eccedenze maturate in precedenza e non utilizzate, in compensazione orizzontale o verticale, prima della presentazione della dichiarazione.

Per quanto riguarda il versamento del secondo acconto IRAP 2020 occorre prestare attenzione:

  • al possibile slittamento del versamento al 30 aprile 2021, per i soggetti ISA con i requisiti individuati dal Decreto Agosto e dal Decreto Ristori;
  • alla determinazione dell’importo da scomputare dal saldo come primo acconto non versato, ma comunque non dovuto (Circolare n. 27/E/2020).

Esonero dal versamento del saldo

L’art. 24 del D.L. 34/2020 prevede che “non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta”.

I soggetti esonerati da tali versamenti sono quelli che hanno conseguito ricavi e/o compensi non superiori a 250.000.000 euro, escluse le imprese che esercitano attività assicurativa, le amministrazioni pubbliche, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione ex articolo 162-bis TUIR.

Con i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 25/E/2020, è stato precisato che, per evitare disparità di trattamento, il saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2019, per il quale è previsto l’esonero dal versamento, deve essere determinato al lordo dell’eccedenza IRAP, derivante dal modello IRAP 2019, non ancora utilizzata in compensazione “esterna” e/o “interna”, in quanto l’eventuale utilizzo di tale eccedenza a riduzione del saldo costituirebbe un versamento dello stesso (che, invece, non è dovuto).

L’eccedenza IRAP 2018 (non utilizzata a riduzione del saldo IRAP 2019) può essere recuperata con la dichiarazione IRAP 2020 ed utilizzata tramite compensazione, rimborso o riporto all’anno successivo.

Inoltre, si ricorda che l’esonero del saldo IRAP 2019 costituisce aiuto di Stato di competenza 2019 e, pertanto, sarà da riportare nella Sezione XVIII (righi IS201 e IS202) della dichiarazione.

Secondo acconto IRAP

Per quanto riguarda il versamento del secondo acconto IRAP 2020, l’adempimento può slittare al 30 aprile 2021 per i soggetti ISA con i requisiti individuati dai Decreti Agosto e Ristori.

Si tratta dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli ISA, ma vi rientrano anche:

  • i contribuenti che adottano il regime fiscale forfettario o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
  • i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga;
  • i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA.

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto Agosto, possono usufruire della proroga i predetti soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Con il Decreto Ristori-bis, la proroga si applica, a prescindere da un eventuale calo di fatturato, solo ai suddetti contribuenti ISA e assimilati, che però, esercitano determinate attività e che operano solo in alcune Regioni d’Italia. Nello specifico, le categorie interessate sono:

  • quelle elencate nell’allegato 1 del D.L. n. 137/2020 integrato dal Decreto Ristori-bis;
  • quelle elencate nell’allegato 2 del Decreto, tra cui il commercio rientrante nel settore non alimentare e non dei beni di prima necessità.

Per usufruire della proroga, oltre a rientrare in una di queste categorie ed essere soggetti ISA, è necessario:

  • avere domicilio fiscale o sede operativa nelle Regioni rosse;
  • avere un’attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede nelle Regioni arancioni.

Di seguito una tabella riassuntiva:

Soggetti ISA

Residenza

Attività

Versamento

Con calo di fatturato

A prescindere dalla residenza

Qualsiasi

30 aprile 2021

Senza calo di fatturato

Residenti in zona rossa

Attività ATECO allegati 1 e 2 D.L. 149/2020

30 aprile 2021

No attività ATECO allegati 1 e 2 D.L. 149/2020

30 novembre 2020

Residenti in zona arancione

Attività di ristorazione

30 aprile 2021

No attività di ristorazione

30 novembre 2020

Residenti in zona gialla

Qualsiasi

30 novembre 2020

 

 

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