banner-stampe Per il nuovo fondo perduto, domande fino al 15 gennaio 2021


Forlì, 26/11/2020
Prot. n. 673/2020

Per il nuovo fondo perduto, domande fino al 15 gennaio 2021


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A partire dal 20 novembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021, si possono presentare le domande a valere sul nuovo contributo a fondo perduto disposto dal Decreto Legge (Ristori) n. 137 del 28 ottobre 2020 e dal Decreto Legge (Ristori-bis) n. 149 del 9 novembre 2020.

Ricordiamo che i soggetti i quali avevano già presentato istanza per ricevere il precedente contributo, disciplinato dal Decreto Legge (Rilancio) n. 34 del 19 maggio 2020, la cui scadenza era prevista per il 13 agosto 2020, avendolo successivamente ottenuto, non dovranno attivarsi con una ulteriore istanza in quanto l’accredito delle nuove somme sul conto corrente, previamente indicato, avverrà in forma automatica, utilizzando i dati trasmessi in occasione della precedente richiesta.

Diversamente, i contribuenti che non rientrano nella “categoria” più sopra specificata, dovranno attivarsi in base alla procedura che si riporta di seguito.

Procedura per la domanda di accesso ai contributi

Per presentare la domanda di richiesta del contributo è necessario accedere online utilizzando il portale reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate “Fatture e Corrispettivi”. In alternativa, si potrà utilizzare un software di compilazione, che consente anche il successivo inoltro della domanda, il cui applicativo è “Desktop Telematico” (anch’esso scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate).

Il contribuente potrà avvalersi del sistema digitale di riconoscimento attraverso le credenziali “FISCOONLINE”, “ENTRATEL”, “SPID” (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o “CNS” (Carta Nazionale dei Servizi) e dovrà seguire le indicazioni di compilazione fornite dall’Agenzia, come nella precedente occasione di inoltro dell’istanza di contributo.

In pratica, dovranno essere inseriti i dati riguardanti l’istante nella sezione “Dati Richiedente” e le coordinate bancarie (IBAN) necessarie per la ricezione dell’accredito concesso. Le coordinate bancarie dovranno riferirsi, necessariamente, ad un conto intestato o cointestato al richiedente.

Successivamente vengono richiesti i dati quantitativi che qualificano la richiesta di contributo, pertanto, bisognerà indicare l’ammontare dei ricavi/compensi percepiti durante l’anno 2019, suddividendoli in base agli scaglioni riportati (fino a 400.000 euro; tra 400.000 euro e fino un milione di euro; superiori ad un milione di euro). Inoltre, al fine di verificare la riduzione di fatturato intervenuta nel periodo di riferimento richiesto dalla norma, dovranno essere riportati gli importi del fatturato di aprile 2019 e del corrispondente fatturato di aprile 2020.

Non essendo richiesto il requisito del calo di fatturato per coloro i quali hanno aperto la Partita IVA dal 1° gennaio 2019, al ricorrere di tale situazione, il soggetto interessato dovrà barrare l’apposita casella.

Dopo una verifica della correttezza dei dati inseriti, il contribuente potrà procedere alla sottoscrizione dell’istanza ed al successivo inoltro della stessa.

Da quanto sopra, si evince quanto semplice risulti la compilazione della richiesta di contributo e, per opportuna memoria, ripercorriamo brevemente, le disposizioni attuative dell’agevolazione in oggetto.

Decreto Ristori (D.L. 137/2020) e Decreto Ristori-bis (D.L. 149/2020)

Le caratteristiche comuni ai due provvedimenti, che ne determinano la soggettività (beneficiari), possono riassumersi come segue:

  • i contributi si rivolgono ai titolari di Partita IVA attivata in data antecedente il 25 ottobre 2020 e non cessata al momento di presentazione della domanda;
  • avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
  • il requisito del calo di fatturato non è richiesto se la Partita IVA è stata attivata a partire dal 1° gennaio 2019;
  • non vi sono limiti di ricavi, pertanto il nuovo contributo viene riconosciuto anche a coloro che hanno realizzato ricavi superiori ai 5 milioni di euro nell’anno 2019.

Dal combinato disposto dei due provvedimenti di cui all’oggetto, possiamo invece individuare tre diverse categorie di imprese, in base al codice d’attività prevalente, al luogo in cui hanno il domicilio fiscale o la sede operativa, ed alla misura e modalità di calcolo del contributo.

1° categoria:

  • imprese aventi la sede nell’intero territorio nazionale;
  • l’attività prevalente è identificata dai codici ATECO inseriti nell’allegato 1 del D.L. 137/2020;
  • il contributo si calcola moltiplicando quello originariamente percepito in base alle disposizioni del D.L. 34/2020 per le percentuali riportate nell’allegato 1 del D.L. 137/2020.

Con riferimento ai soggetti che, avendo un volume di ricavi superiore ai 5 milioni di euro, non avevano potuto presentare domanda, la percentuale da utilizzare per il calcolo del nuovo contributo a fondo perduto originario “teorico” sarà pari al 10%.

Pertanto, in base al comma 5 dell’articolo 25 del D.L. 34/2020, nel caso una società rientrante tra quelle ammesse al contributo, con ricavi 2019 superiori a 5 milioni di euro e calo di fatturato aprile 2020 su aprile 2019 di 300.000 euro, dovesse calcolare il contributo spettante, si comporterà come segue:

(300.000 × 10%) × percentuale riportata nella tabella allegato 1 del D.L. 137/2020.

2° categoria:

  • imprese che hanno domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa o zona arancione;
  • attività prevalente codice ATECO: 56.10.30 (gelaterie); 56.10.41 (pasticcerie); 56.30.00 (bar senza cucina); 55.10.00 (alberghi);
  • il nuovo contributo sarà pari al contributo originario (D.L. 34/2020) moltiplicato per 200%.

La norma non precisa a quale data occorre verificare l’inclusione dell’area in cui opera l’impresa nelle zone sopra indicate. Si ritiene che sia sufficiente che la sede operativa o il domicilio fiscale (da verificare, a nostro avviso, sulla base della situazione esistente al 25 ottobre 2020) siano situati in un Comune che è stato incluso in una zona rossa o arancione in almeno un giorno del periodo coperto dal DPCM del 3 novembre 2020 e sue eventuali successive modifiche.

3° categoria:

  • imprese aventi domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa;
  • l’attività prevalente è identificata dai codici ATECO inseriti nell’allegato 2 del D.L. 149/2020;
  • la misura del contributo è pari al contributo originario (D.L. 34/2020) moltiplicato per le percentuali riportate nell’allegato 2 del D.L. 149/2020.

Anche in questo caso, conformemente a quanto si è detto per la seconda categoria, si ritiene che sia sufficiente che la sede operativa (o il domicilio fiscale), quale esistente al 25 ottobre 2020, sia collocata in un Comune che è rientrato in una zona rossa in almeno un giorno del periodo coperto dal DPCM del 3 novembre 2020 e sue successive integrazioni o modificazioni. 

Limiti comunitari al contributo

In primo luogo precisiamo che il nuovo contributo a fondo perduto potrà spettare fino ad un importo massimo pari a 150.000 euro, inoltre, ricordiamo che lo stesso concorre a formare l’importo delle erogazioni soggette al limite comunitario previsto dal quadro temporaneo degli aiuti di Stato, in base alla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, 1863 Final, che prevede un tetto massimo di 800.000 euro ridotto a 120.000 euro per le imprese del settore della pesca e a 100.000 euro per le imprese agricole.

 

 

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