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Forlì, 22/12/2020
Prot. n. 725/2020

Decreto “Natale”: nuovo contributo a fondo perduto alle imprese della ristorazione


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Il D.L. n. 172/2020, c.d. Decreto “Natale”, in vigore dal 19/12/2020, prevede il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto a favore delle attività dei servizi di ristorazione, entro il limite massimo di € 455 milioni per l'anno 2020 e di € 190 milioni per l'anno 2021.

In particolare, il contributo riconosciuto dall’art. 2, D.L. n. 172/2020, è destinato ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25, D.L. n. 34/2020 (tra i quali rientrano i soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario con Partita IVA attiva alla data del 19/12/2020) e svolgono, quale attività prevalente, una di quelle indicate dalla seguente tabella.

Codice ATECO

Descrizione

56.10.11

Ristorazione con somministrazione

56.10.12

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.20

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.30

Gelaterie e pasticcerie

56.10.41

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42

Ristorazione ambulante

56.10.50

Ristorazione su treni e navi

56.21.00

Catering per eventi, banqueting

56.29.10

Mense

56.29.20

Catering continuativo su base contrattuale

56.30.00

Bar e altri esercizi simili senza cucina

 

Dal contributo, tuttavia, sono espressamente esclusi i soggetti che hanno attivato la Partita IVA a partire dal 01/12/2020.

Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo di cui all’art. 25, D.L. n. 34/2020.

L'ammontare del contributo, entro un massimo di € 150.000, è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2019.

20%

Soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a € 400.000

15%

Soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a € 400.000 ma non a € 1 milione

10%

Soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a € 1 milione ma non a € 5 milioni

 

Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES e IRAP, e non rileva neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

 

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