Analizzando i contenziosi tributari, sempre più spesso accade che i contratti di cessione di beni vengano riqualificati, dall’Agenzia delle Entrate, in cessione di rami d’azienda, comportando conseguenze sulla tassazione dell’operazione.
Uno dei casi che spesso si presenta in ambito agricolo è la cessione di un impianto fotovoltaico che, non di rado, viene qualificato come cessione d’azienda.
Ma cos’è un’azienda? Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2555 c.c., l’azienda è un “complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. Tale definizione implica che per configurarsi quale azienda sono essenziali due requisiti:
- l’elemento oggettivo, ossia il “complesso di beni” oggetto del trasferimento;
- l’elemento finalistico, ossia “l’organizzazione dei beni” impressa dall’imprenditore. È quindi necessario che i beni ceduti costituiscano un insieme unitariamente organizzato in funzione dell’esercizio di un’attività, capace di produrre autonomamente beni o servizi.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Risoluzione 98/E/2003 che, una volta avvenuta la separazione dall’azienda alienante, è fondamentale che tale complesso continui a rappresentare un compendio di beni idoneo all’esercizio in maniera autonoma dell’impresa.
In caso di cessione di un impianto fotovoltaico, in cui oltre che ai beni vengono trasferiti anche i contratti necessari alla produzione e cessione dell’energia prodotta, può dirsi rispettato il trasferimento di beni che, organizzati dall’imprenditore, continuano a rappresentare un compendio di beni idoneo all’esercizio in maniera autonoma dell’impresa.
Inquadrare la cessione di un impianto fotovoltaico come bene immobile strumentale o come ramo d’azienda è fondamentale ai fini della tassazione indiretta. Infatti, qualora l’impianto venga qualificato come bene immobile strumentale:
- il corrispettivo della cessione è esente da IVA, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 10, comma 8-ter, D.P.R. n. 633/1972;
- il trasferimento è assoggettato ad imposta di registro in misura fissa, operando il principio di alternatività di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986;
- si applicano le imposte ipotecarie e catastali, rispettivamente nella misura del 3% e dell’1% sul valore dell’immobile ceduto.
Invece, nel caso in cui l’oggetto della cessione costituisca un ramo d’azienda:
- il corrispettivo è escluso dal campo di applicazione dell’IVA (articolo 2, comma 3, lettera b, D.P.R. n. 633/1972);
- si applica l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 131/1986, con le aliquote specificatamente previste per i singoli beni trasferiti;
- le imposte ipotecarie e catastali, ex art. 10, comma 3, D.Lgs. 23/2011, si applicano in misura fissa complessiva di 100 euro.
Nonostante la giurisprudenza prevalente sembra per lo più orientata ad inquadrare questa operazione come cessione di bene immobile strumentale, si ritiene che la cessione di azienda, o ramo d’azienda, non possa essere esclusa nel caso in cui il contratto di cessione preveda il trasferimento dell’impianto unitamente all’insieme di contratti e autorizzazioni necessarie per la produzione e la successiva vendita dell’energia elettrica, poiché, in tal caso, viene rispettata la definizione civilistica di azienda.
Avv. Vanni Fusconi
Vanni Fusconi
©RIPRODUZIONE RISERVATA