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Forlì, 09/03/2021
Prot. n. 145/2021

La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe


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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51/2021 è stata pubblicata la Legge n. 21/2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 183/2020, c.d. Decreto Milleproroghe.

Di seguito riepiloghiamo, per brevi “flash”, le principali proroghe accordate dal provvedimento per la fruizione di alcune agevolazioni e per l’effettuazione di taluni versamenti tributari.

Agevolazioni prima casa

Il Decreto Milleproroghe prevede lo slittamento dal 31/12/2020 al 31/12/2021 del termine finale di sospensione della decorrenza dei termini di cui alla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa, D.P.R. n. 131/1986, collegati con le agevolazioni “prima casa”.

Di conseguenza, nel periodo 23/02/2020 - 31/12/2021, sono sospesi i termini di:

  • diciotto mesi dall'acquisto dell’immobile, entro i quali l'acquirente della “prima casa” deve trasferire la propria residenza nel Comune ove insiste l'abitazione acquistata;
  • dodici mesi dalla cessione dell’immobile, entro i quali il contribuente che, entro cinque anni dall’acquisto, ha ceduto la propria “prima casa” (acquistata con le agevolazioni in esame), deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale per non decadere dal beneficio;
  • dodici mesi dall’acquisto della nuova “prima casa”, entro i quali l'acquirente deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”;
  • dodici mesi dall’alienazione dell’immobile acquistato come “prima casa”, entro i quali deve intervenire l’acquisto di altra casa di abitazione, al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

Proroga per la fruizione di alcune agevolazioni

Oltre a differire le disposizioni a favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016, il Decreto Milleproroghe accorda anche la proroga di alcune agevolazioni.

Possibilità di fruire del tax credit vacanze (pur mantenendo al 31/12/2020 il termine di presentazione della relativa istanza)

Proroga al 31/12/2021

Credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’art. 13, comma 5, Legge n. 220/2016

Proroga al 31/01/2021

Credito d’imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società - benefit sostenuti dal 19/7/2020 fino al 31/12/2020 (art. 38-ter, D.L. 34/2020)

Proroga al 30/06/2021

Termine per il versamento dell'imposta sui servizi digitali (la relativa dichiarazione può essere presentata entro il 30/04/2021)

Proroga al 16/03/2021

 

Proroga termini tributari

Con la modifica dell’art. 157, D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, il Decreto in esame prevede che:

  • gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza sono scaduti nel periodo 08/03 - 31/12/2020, siano emessi entro il 31/12/2020 e notificati nel periodo compreso tra il 01/03/2021 e il 28/02/2022 (in precedenza, invece, tali atti dovevano essere emessi nel periodo 01/01 - 31/12/2021);
  • la notifica, l'invio o la messa a disposizione delle comunicazioni di irregolarità e liquidazione, e di alcuni atti di accertamento, sia effettuata nel periodo compreso tra il 01/03/2021 e il 28/02/2022 (in precedenza, invece, nel periodo 01/01 - 31/12/2021);
  • i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative all'attività di liquidazione e di controllo formale e alle somme dovute siano prorogati di quattordici mesi (in precedenza, invece, di dodici mesi);
  • per i suddetti atti, se notificati entro il 28/02/2022 (in precedenza, invece, entro il 31/12/2021), non siano dovuti, se previsti, gli interessi per il ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per il periodo compreso tra il 01/01/2021 e la data di notifica dell'atto.

Inoltre, con la modifica del comma 1 dell'art. 68, D.L. n. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, è fissato al 28/02/2021 il termine finale di sospensione dei versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dall’Agente della Riscossione, nonché dagli avvisi esecutivi relativi sia alle entrate tributarie sia a quelle non tributarie, precedentemente sospesi fino al 31/12/2020.

Da ultimo, con la modifica del comma 1 dell’art. 152, D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, è prorogato al 28/02/2021 il termine di scadenza (in precedenza fissato al 31/12/2020) della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente della Riscossione, relativi alle somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Restano tuttavia validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'Agente della Riscossione nel periodo 01/01 - 15/01/2021, e sono fatti salvi gli effetti che si sono prodotti e i rapporti giuridici sorti. Restano acquisiti, in relazione ai versamenti eventualmente eseguiti nel medesimo periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.

Il Decreto conferma la sospensione del pagamento della quarta rata dei contributi dovuti da CD e IAP in scadenza il 16 gennaio 2021, dovuti per il mese di novembre e dicembre 2020, con esclusione dei premi INAIL, disposta dal D.L. 137/2020 (art. 16 e 16-bis). La sospensione, come indicato dall’INPS con un apposito Messaggio (n. 587/2021), opera fino alla comunicazione da parte dell’istituto degli importi contributivi da versare, quindi anche oltre il 16 febbraio 2021.

 

 

 

 

  



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