Come noto, il 16/03/2021 devono essere effettuati i versamenti, relativi ai mesi di novembre e dicembre 2020, sospesi dall’art. 7, D.L. n. 149/2020 e dall’art. 2, D.L. n. 157/2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di:
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973;
- trattenute operate dai sostituti d’imposta dell’addizionale regionale e comunale IRPEF;
- IVA mensile e dell’acconto IVA 2020;
- contributi previdenziali e assistenziali.
Tali versamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione o in un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si ricorda, infine, che entro il 30/04/2021 deve essere effettuato il versamento, unica soluzione o prima rata di quattro, degli acconti IRPEF, IRES e IRAP in scadenza il 30/11/2020, sospesi sempre per effetto dell’emergenza da COVID-19.
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