Con il Provvedimento n. 83933 del 30 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha concesso un maggior termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per la fruizione delle detrazioni spettanti, per i costi sostenuti nel 2020, per interventi di riqualificazione di immobili tramite sconto in fattura o cessione del credito, il cui termine scadeva il 31 marzo 2021.
Le opzioni del Decreto Rilancio
L’articolo 121 del D.L. 34/2020, in favore dei soggetti che effettuano interventi di riqualificazione degli immobili, ha disposto la possibilità di fruire delle detrazioni tramite sconto in fattura, cedendo al fornitore il credito corrispondente alla detrazione, oppure, la possibilità di cederlo a terzi, compresa la cessione a banche e intermediari finanziari.
In relazione ai costi sostenuti nel 2020, per attivare questa opzione era necessario provvedere entro il 31 marzo 2021 (originariamente era previsto il termine del 16 marzo) all’invio di una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di intermediari (soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del Regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).
Il mancato invio nei termini e con le modalità previste dal Provvedimento n. 283847/2020 preclude l’esercizio dell’opzione.
Il rinvio, motivato dall’Agenzia delle Entrate anche per la proroga al 10 maggio 2021 del termine per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, oltre che dare maggior respiro ai soggetti che non avrebbero potuto provvedervi nei termini precedenti, risolve il problema riscontrato in sede di compilazione della comunicazione circa l’assenza della modalità di comunicare la cessione del credito d'imposta derivante dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico come intervento “trainato” dal sismabonus (possibile solo da ieri a seguito dell’aggiornamento apportato dall’Agenzia).
Riportiamo di seguito l’elenco degli interventi per i quali la detrazione corrispondente potrà essere ceduta:
- recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1 lettere a) e b) del TUIR);
- efficienza energetica (articolo 14 del D.L. 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’articolo 119 commi 1 e 2 del D.L. 34/2020);
- adozione di misure antisismiche (articolo 16 commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all’articolo 119 comma 4 del D.L. 34/2020);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (articolo 1, commi 219 e 220 della Legge 160/2019 c.d. “bonus facciate”);
- installazione di impianti solari fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 commi 5 e 6 del D.L. 34/2020);
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter, del D.L. 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%, ai sensi dell’art. 119 comma 8 del D.L. 34/2020).
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