I soggetti che nel 2020 hanno corrisposto utili o proventi equiparati (tra i quali sono ricompresi i compensi agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto), devono rilasciare ai percettori (brevi manu, a mezzo posta elettronica, ecc.) il modello CUPE 2021 entro il 31/03/2021.
I dati indicati nella certificazione utili e proventi equiparati 2021 saranno poi utilizzati:
- dal percettore, per la compilazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o Modello Redditi 2021 PF);
- dal soggetto che ha corrisposto le somme, per la compilazione del quadro SK del Modello 770/2021.
L’obbligo di compilazione e consegna del modello CUPE 2021 è collegato al regime di tassazione degli utili e dei proventi equiparati: nella certificazione, infatti, non devono essere indicate le somme assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1, commi da 999 a 1006, Legge. n. 205/2017, il trattamento fiscale dei redditi di capitale (dividendi e distribuzione di riserve di utili) percepiti dal 01/01/2018 da persone fisiche non in regime d’impresa, derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate, è stato uniformato a quello previsto per le partecipazioni non qualificate.
Di conseguenza, gli utili percepiti a partire dal 2018 da persone fisiche non imprenditori che detengono partecipazioni qualificate e non qualificate sono da assoggettare all’imposta sostitutiva del 26% a titolo di imposta (non a titolo di acconto) e non devono quindi essere certificati nel modello CUPE.
Tuttavia, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’IRES formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2017, la cui distribuzione è deliberata nel periodo compreso tra il 01/01/2018 e il 31/12/2022, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni, come da ultimo modificate dal D.M. 26/05/2017.
È previsto, quindi, un periodo transitorio, nel corso del quale agli utili maturati fino al 31/12/2017, la cui distribuzione sia deliberata tra il 2018 ed il 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Gli utili percepiti nel 2018 ma maturati in anni precedenti subiscono dunque un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni non qualificate o qualificate:
- in caso di partecipazioni non qualificate, assoggettamento a imposta sostitutiva del 26% (sul 100% del dividendo percepito);
- in caso di partecipazioni qualificate, assoggettamento all’aliquota IRPEF progressiva e concorso alla formazione del reddito nelle misure di seguito indicate.
Utili |
Delibera |
Pagamento |
Tassazione |
Fino al 2007 |
Entro il 2017 |
Entro il 2017 |
Concorso alla formazione del reddito del 40% |
Dal 2018 |
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Dal 2018 al 2022 |
Dal 2018 |
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Dal 2023 |
Dal 2023 |
Ritenuta d’imposta del 26% |
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Dal 2008 al 2016 |
Entro il 2017 |
Entro il 2017 |
Concorso alla formazione del reddito del 49,72% |
Dal 2018 |
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Dal 2018 al 2022 |
Dal 2018 |
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Dal 2023 |
Dal 2023 |
Ritenuta d’imposta del 26% |
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Nel 2017 |
Dal 2018 al 2022 |
Dal 2018 |
Concorso alla formazione del reddito del 58,14% |
Dal 2023 |
Dal 2023 |
Ritenuta d’imposta del 26% |
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Dal 2018 |
Dal 2019 |
Dal 2019 |
I percettori società di capitali, invece, continuano a subire la tassazione nel limite del 5% del dividendo percepito e le somme loro distribuite (come peraltro quelle corrisposte a imprenditori individuali e società di persone) devono quindi essere indicate nel modello CUPE.
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