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Forlì, 27/04/2021
Prot. n. 258/2021

La contabilizzazione del contributo a fondo perduto


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Come noto, l’art. 1, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, a favore degli operatori economici titolari di partita IVA con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore ad almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 (il requisito non è richiesto ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019).

Alla differenza tra i due valori si applicano delle percentuali di ristoro, differenziate in base all’ammontare dei ricavi e compensi conseguiti nel 2019.

Dal punto di vista fiscale è previsto che il contributo non concorra alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non incida sul calcolo per la deduzione degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR e non concorra alla formazione del valore della produzione netta IRAP.

Inoltre, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 15/E/2020, il contributo non deve essere assoggettato alla ritenuta a titolo d’acconto applicabile, ai sensi dell’art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, ai contributi erogati dagli Enti pubblici.

Dal punto di vista contabile, il ristoro ha natura di contributo in conto esercizio, poiché finalizzato a integrare i mancati ricavi registrati dalle imprese a causa della crisi causata dalla diffusione del COVID-19.

I contributi in conto esercizio devono essere iscritti nel valore della produzione, alla voce A.5, “Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio” di conto economico.

L’iscrizione in bilancio deve essere effettuata per competenza, nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione del contributo (che può essere anche successivo all’esercizio al quale il ristoro è riferito).

In particolare, in relazione ai fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio, il principio contabile OIC n. 29 distingue tra:

  • situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono la variazione dei valori di bilancio poiché di competenza dell’esercizio successivo (tali fatti, se rilevanti, possono essere illustrati nella nota integrativa);
  • situazioni già esistenti alla data di bilancio che, pur manifestandosi solo successivamente alla chiusura dell’esercizio, richiedono modifiche ai valori delle attività e passività iscritte in bilancio, in conformità al principio della competenza.

Secondo il principio contabile, pertanto, un fatto successivo non può portare all’iscrizione in bilancio di un credito o di un debito non esistenti alla data di chiusura del bilancio, in quanto tale credito o tale debito, sotto il profilo giuridico, sorge soltanto nell’esercizio successivo.

Di conseguenza, il contributo riconosciuto dal “Decreto Sostegni”, istituito ed erogato nel corso del 2021, deve essere iscritto nel bilancio 2021.

Tuttavia, qualora l’istanza per la richiesta del contributo sia presentata prima della redazione del progetto di bilancio 2020, è comunque possibile inserire una specifica informativa nella nota integrativa del bilancio 2020.

Da ultimo si evidenzia che, secondo autorevole dottrina, il contributo a fondo perduto può essere iscritto nel bilancio 2020, poiché il calo del fatturato determinato dall’emergenza epidemiologica era già riscontrabile alla data del 31/12/2020. Tale indicazione si pone in aperto contrasto con le indicazioni recate dall’OIC e, pertanto, non può essere condivisa.

 

 

 

 



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