banner-stampe Rivalutazione beni d’impresa: i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva


Forlì, 05/05/2021
Prot. n. 276/2021

Rivalutazione beni d’impresa: i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva


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Con la Risoluzione n. 29/E del 30 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da esporre nel modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di cui all’art. 110, D.L. n. 104/2020.

Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:

  • “1857” denominato “Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione - art. 110, comma 3, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104”;
  • “1858” denominato “Imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati - art. 110, comma 4, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104”.

Le imposte sostitutive sul saldo attivo di rivalutazione e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati devono essere versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in cui la rivalutazione è eseguita e le altre entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati con gli eventuali crediti a disposizione dei contribuenti.

La risoluzione in esame ha istituito anche il codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di cui all’art. 6-bis, comma 1, D.L. n. 23/2020, riservata ai soggetti operanti nei settori alberghiero e termale.

L’imposta sostitutiva sul saldo attivo della rivalutazione deve essere versata in un massimo di tre o sei rate di pari importo, utilizzando il codice tributo “1859”, denominato “Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione - settori alberghiero e termale - art. 6-bis del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23”.

 

 

 

 



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