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Forlì, 16/06/2021
Prot. n. 386/2021

Le criticità dell’interconnessione tardiva dei beni strumentali Industria 4.0 già entrati in funzione


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Con la Risposta ad Interpello n. 394 dell’8 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate, acquisito il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico, si è espressa sull’interconnessione dei beni strumentali Industria 4.0, eseguita in uno o più periodi d’imposta successivi a quello di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene strumentale materiale.

L’Amministrazione Finanziaria ha precisato che il ritardo nell'interconnessione non pregiudica la fruizione dell'agevolazione, determinando soltanto lo slittamento del momento a partire dal quale è possibile iniziare a godere del beneficio.

L'interconnessione tardiva dei beni, infatti, può essere giustificata dalla necessità di completare l'infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene; in nessun caso, invece, l'interconnessione successiva rispetto all'entrata in funzione dei beni può essere legittimata dal fatto che, al momento del loro primo utilizzo, gli stessi beni non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina Industria 4.0.

L’interconnessione tardiva e la prassi dell’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare n. 4/E/2017, redatta congiuntamente dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati resi importanti chiarimenti in tema di iperammortamento.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la fruizione dell'iperammortamento è ammessa a partire dal momento di effettuazione dell'investimento e di entrata in funzione del bene, a condizione che nello stesso periodo d'imposta avvenga anche l'interconnessione del bene. Qualora, invece, l'interconnessione sia effettuata in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell'iperammortamento è ammessa solo da tale periodo.

In considerazione della sostanziale analogia del credito di imposta introdotto dalla Legge n. 160/2019, c.d. “Legge di Bilancio 2020” e della disciplina del maxi e dell’iperammortamento, i chiarimenti resi con la C.M. n. 4/E/2017 possono essere estesi anche al periodo d'imposta 2020, nel quale è applicabile il nuovo credito d'imposta.

Di conseguenza, ai fini della fruizione dell’incentivo fiscale, i beni strumentali materiali riconducibili al primo gruppo dell'allegato A, Legge n. 232/20106, devono obbligatoriamente possedere tutte le seguenti cinque caratteristiche tecniche:

  • controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  • interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
  • rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

I beni, inoltre, devono essere dotati di almeno due (5 + 2) tra le seguenti ulteriori caratteristiche, per renderli assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

  • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  • monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Come sopra anticipato, il ritardo nell'interconnessione, conseguente, ad esempio, alla complessità dell'investimento e alla necessità di completare l'infrastruttura informatica indispensabile all’interconnessione del bene, non è di per sé ostacolo alla completa fruizione dell'iperammortamento (o del credito d’imposta per nuovi investimenti 4.0), giacché lo stesso determina soltanto lo slittamento del momento dal quale si può iniziare a fruire del beneficio.

Tuttavia, l'interconnessione tardiva, ossia successiva rispetto al periodo d’imposta di entrata in funzione dei beni, non può mai dipendere dal fatto che, al momento del loro primo utilizzo, i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina Industria 4.0.

Pertanto, deve in ogni caso escludersi che, per i beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, il successivo apporto di modifiche e integrazioni atte a conferire ai beni, ex post, una o più di tali caratteristiche, possa consentire l’ammissibilità ai benefici 4.0.

     

     

     

     

     



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