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Forlì, 22/06/2021
Prot. n. 404/2021

I contratti a termine e l’emergenza epidemiologica

Andrea Fiumi

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In più di un’occasione l’emergenza epidemiologica ha costretto il Legislatore a correre ai ripari “aggiustando” disposizioni normative finalizzate a correggere norme che limitavano pesantemente l’operatività delle aziende, specialmente in un periodo di grave crisi economica come quella derivante dall’emergenza epidemiologica.

I numerosi interventi che la norma sul contratto a termine ha subito ne sono la riprova.

Con l’art. 19-bis della L. n. 27/2020 il Legislatore ha colmato il vuoto normativo presente nel D.L. n. 18/2020, andando a declinare le deroghe sul contratto a tempo determinato rispetto alla normativa ordinaria rappresentata dal D.Lgs. n. 81/2015.

L’art. 19-bis prevede che: “considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali è consentita la possibilità di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione”.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Nota n. 762 del 12 maggio 2021 e successivamente con la Nota n. 855 del 28 maggio 2021, ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga di contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale.

In considerazione dell’emergenza epidemiologica, è quindi consentito ai datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale per casuale COVID-19 (CIGO, CIGD, assegno ordinario in capo al FIS ed ai Fondi di solidarietà bilaterale) di procedere con proroghe e rinnovare di contratti a termine anche a scopo di somministrazione.

Di seguito ricordiamo la differenza che intercorre tra proroga e rinnovo di un contratto a tempo determinato.

La proroga può avvenire liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle c.d. causali che legittimano la sottoscrizione di un contratto a termine (di cui all’art. 19, comma 1).

Il contratto a tempo determinato può essere, invece, rinnovato esclusivamente a fronte dell’esistenza delle circostanze previste dalle causali (di cui all’art. 19, comma 1).

Tuttavia, ai fini del rinnovo contrattuale, è necessario che sia rispettato un intervallo temporale tra la sottoscrizione dei due contratti a termine:

  • dieci giorni per i contratti fino a sei mesi;
  • venti giorni per i contratti di durata superiore a sei mesi.

Un rinnovo o una proroga di un contratto con lo stesso lavoratore e per le stesse mansioni che superi i dodici mesi può essere stipulato solo con l'apposizione di una tra le causali seguenti:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Ricordiamo che, sono esclusi dall'obbligo delle disposizioni di cui al Decreto Dignità, i rapporti di lavoro a termine stipulati per attività stagionali e quelli sottoscritti dai datori di lavoro agricolo.

Le novità su indicate e incluse nel Decreto "Sostegni" approvato dal Governo Draghi il 19 marzo 2021, sono prorogate fino al 31/12/2021. 

 

 

Andrea Fiumi, consulente del lavoro

 

 

 

  

 


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