Con la Risoluzione n. 45/E del 7 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da esporre nel Modello F24 ELIDE per il versamento degli importi dovuti a seguito della notifica degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti.
Sul punto, il comma 12 dell’art. 25, D.L. n. 34/2020, prevede che qualora il contributo a fondo perduto risulti in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento delle verifiche antimafia, l’Agenzia delle Entrate procede al suo recupero, irrogando le sanzioni di cui all’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997 (dal 100% al 200% del contributo percepito) e applicando gli interessi di cui all’art. 20, D.P.R. n. 602/1973, in base alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 421 a 423, Legge n. 311/2004, senza la possibilità di avvalersi della definizione agevolata di cui agli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997.
Tale previsione in materia di recupero dei contributi non spettanti si applica, oltre che al contributo istituito dal “Decreto Rilancio”, anche alle altre tipologie di contributi a fondo perduto successivamente introdotti.
Al fine di consentire il versamento degli importi in tutto o in parte non spettanti tramite il Modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (ossia, il Modello F24 ELIDE), la Risoluzione in esame ha istituito i seguenti codici tributo:
- “7500”, denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’emergenza COVID-19 - contributo”;
- “7501”, denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’emergenza COVID-19 - interessi”;
- “7502”, denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’emergenza COVID-19 - sanzioni”.
In sede di compilazione del Modello F24 ELIDE sono indicati:
- nella sezione “Contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
- nella sezione “Erario ed altro”:
- nei campi “Codice ufficio”, “Codice atto” e “Anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), i dati riportati nell’atto di recupero inviato dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
- nel campo “Tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “Codice”, i codici tributo sopra indicati;
- nel campo “Importi a debito versati”, l’importo dovuto.
Infine, per il versamento delle spese di notifica può essere utilizzato il codice tributo già esistente “A100”.
Considerate le misure delle sanzioni applicate, dal 100% al 200% del contributo erogato, qualora il contributo incassato sia in tutto o in parte non spettante, è dunque opportuno ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, al fine di regolarizzare la propria posizione prima della notifica dell’atto di recupero dell’Agenzia delle Entrate.
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