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Forlì, 19/07/2021
Prot. n. 478/2021

Il bonus alberghi viene esteso alle spese sostenute nel 2022


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Nella seduta di mercoledì 14 luglio, l’aula della Camera ha approvato il Decreto Sostegni-bis che ora passerà all’esame del Senato per procedere nel suo iter di conversione previsto entro il prossimo 24 luglio.

In particolare, all’interno di tale provvedimento si trova l’estensione a tutto il 2022 delle spese sostenute per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, compresi gli agriturismi (c.d. “bonus alberghi”).

Excursus normativo

La norma che ha istituito tale agevolazione risale al 2014, infatti l’articolo 10 del D.L. 83/2014 destinava un credito d’imposta pari al 30% sulle spese sostenute dalle strutture alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 che intendevano effettuare determinati interventi di recupero edilizio.

Con apposito Decreto Ministeriale del 7 maggio 2015, venivano codificate le modalità operative da adottare per accedere all’agevolazione finanziaria e fino al 2016 il provvedimento non ha subìto alcuna modificazione.

Con la Finanziaria 2017 (Legge n. 232/2016, articolo 1, commi da 4 a 7) ed il Decreto Ministeriale 20 dicembre 2017, n. 598, si è provveduto ad una rivisitazione del disciplinare prevedendone una estensione sia soggettiva che oggettiva, infatti:

  • l’agevolazione è stata estesa per gli anni 2017 e 2018;
  • tra i soggetti beneficiari venivano ricomprese le strutture che svolgevano attività agrituristiche, come definite dalla Legge n. 96/2006 e le strutture termali;
  • il credito d’imposta erogabile sulle spese sostenute passava dal 30 al 65%.

Il Decreto Agosto (articolo 79 del D.L. 104/2020), inoltre, ne ha previsto una ulteriore estensione temporale allungando i periodi di possibile fruizione al 2020 e al 2021; inoltre, il Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), integrando il previgente comma 3 dell’articolo 10 del D.L. n. 83/2014, ha stabilito che il credito di imposta veniva riconosciuto non solo nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento de minimis, ma anche nel rispetto del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato”, di cui alla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni (Temporary Framework).

A seguito di tale la modifica, pertanto, si consente di beneficiare del credito d’imposta, oltre che nel rispetto dei limiti de minimis, anche nei più ampi limiti del Temporary Framework.

Per ultimo arriviamo alla conversione del Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021) che al proprio interno prevede l’estensione a tutto il 2022 (per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare) del contributo in oggetto.

Interventi agevolabili

Pur non essendo precisamente definite nei provvedimenti più recenti, per individuare le tipologie degli interventi ammissibili al contributo possiamo ricondurci alle previsioni riportate nel primo disciplinare della norma istitutrice; pertanto, in base all’articolo 10 del D.L. n. 83/2014, risulteranno finanziabili:

  • interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, ovvero interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi di incremento dell’efficienza energetica;
  • acquisto di mobili e arredi.

Ricordiamo che, in base al comma 2-bis dell’articolo 10 del D.L. n. 83/2014, l’agevolazione potrà essere concessa anche qualora la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva (nei limiti e secondo le modalità dei piani casa regionali).

Credito d’imposta

Nel confermare l’attuale misura del credito d’imposta (pari al 65%), precisiamo che la procedura da adottare per la fruizione dello stesso sarà la compensazione (in unica soluzione e non più in tre quote annuali) in F24, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Il credito così ottenuto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, inoltre non assume rilevanza nella determinazione della quota degli interessi passivi deducibili (articolo 61 del TUIR), né per la quota delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (articolo 109, comma 5 del TUIR).

Decreto Ministeriale operativo ancora in attesa

Per ultimo, precisiamo che per conoscere tutte le modalità operative correlate all’applicazione di tale agevolazione, siamo ancora in attesa del Decreto Ministeriale attuativo (che doveva essere emanato entro fine agosto/inizio settembre dell’anno 2020). Nell’attesa di tale provvedimento, riconducendoci a quanto stabilito nel precedente Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2017 n. 598, ricordiamo che per accedere alla misura si doveva procedere attraverso l’invio di apposita richiesta telematica la quale riconosceva la priorità attraverso il sistema del “click day” (francamente speriamo che ciò non avvenga per le prossime richieste).

 

 

 



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