banner-stampe Rottamazione-ter: entro il 6 settembre il versamento della rata sospesa del mese di maggio 2020


Forlì, 03/09/2021
Prot. n. 572/2021

Rottamazione-ter: entro il 6 settembre il versamento della rata sospesa del mese di maggio 2020


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Come noto, l’art. 1-sexies, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha modificato il calendario per la ripresa dei versamenti sospesi delle rate 2020 e 2021 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

In particolare, è stato previsto che non si determini l’inefficacia di tali definizioni agevolate qualora il versamento delle relative rate sia effettuato integralmente:

  • entro il 2 agosto 2021 (il 31 luglio cadeva di sabato), relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020; 
  • entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020; 
  • entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020; 
  • entro il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre 2021 cade di domenica e il 1° novembre è festivo), relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020; 
  • entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

In relazione a questi versamenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018, opera la tolleranza di cinque giorni e, pertanto, nei casi di tardività non superiore a cinque giorni, non si determina l’inefficacia della definizione agevolata.

Di conseguenza, la prossima rata in scadenza, ossia la rata relativa al mese di maggio 2020, può essere versata entro il termine del 6 settembre 2021.

Stante la modifica del calendario della ripresa dei versamenti, i pagamenti possono essere effettuati utilizzando i bollettini a suo tempo ricevuti (unitamente al piano di rateazione originario).

In conclusione, si evidenzia che il mancato pagamento delle somme dovute entro il termine di versamento, come pure il ritardo superiore ai cinque giorni di tolleranza, determina l’inefficacia della definizione agevolata, con il conseguente ripristino del debito iniziale, comprensivo di sanzioni e interessi di mora.

La decadenza dalla rottamazione-ter, inoltre, pregiudica la possibilità di richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute.

 

Allegato: comunicato Agenzia delle Entrate

 

 

 



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