Il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, per soggetti ISA, è stato prorogato al 15 settembre dalla Legge di conversione del Decreto Sostegni-bis (articolo 9-ter D.L. 73/2021).
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 53/E/2021, ha illustrato chi sono i beneficiari della proroga e ha chiarito i termini di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali.
Possono beneficiare della richiamata proroga tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che li applichino o meno;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo Decreto Ministeriale di approvazione (5.164.569,00 euro).
La proroga al 15 settembre si applica quindi anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:
- applicano il regime forfettario;
- applicano il regime fiscale dei c.d. “minimi” (articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011);
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA;
- partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 TUIR, aventi i requisiti prima richiamati.
La proroga dei versamenti riguarda tutti i tributi emergenti dalle dichiarazioni dei redditi, compresi i tributi “minori”, ossia:
- addizionali regionali e comunali;
- imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni di impresa;
- cedolare secca sugli affitti;
- imposta sostitutiva del regime forfettario;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- imposta sostitutiva del regime fiscale di vantaggio;
- IVIE e IVAFE;
- diritto camerale per l’anno 2021;
- imposte sostitutive da quadro RM, RT o RQ;
- contributi previdenziali IVS e Gestione separata INPS.
L’Agenzia delle Entrate, in considerazione della formulazione normativa, ha richiamato i seguenti termini di versamento:
- entro il 15 settembre 2021 tutti i contribuenti che beneficiano della proroga (titolari o non titolari di Partita IVA) possono versare gli importi in unica soluzione;
- nel caso di versamento rateizzato, se il contribuente è titolare di Partita IVA, deve versare la prima rata entro il 15 settembre, la seconda rata il 16 settembre, la terza entro il 18 ottobre e l’ultima il 16 novembre. Se il contribuente, invece, non è titolare di Partita IVA dovrà versare la seconda rata il 30 settembre, con versamento delle successive entro il 2 novembre e il 30 novembre.
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa con l’indicazione degli interessi applicati in caso di pagamento rateizzato.
Soggetti titolari di Partita IVA
|
N° RATA |
SCADENZA |
INTERESSI % |
|
1 |
15 settembre |
0 |
|
2 |
16 settembre |
0,01 |
|
3 |
18 ottobre |
0,34 |
|
4 |
16 novembre |
0,67 |
Soggetti non titolari di Partita IVA
|
N° RATA |
SCADENZA |
INTERESSI % |
|
1 |
15 settembre |
0 |
|
2 |
30 settembre |
0,17 |
|
3 |
02 novembre |
0,50 |
|
4 |
30 novembre |
0,83 |
Omessi e tardivi versamenti sanabili spontaneamente
Per i soggetti interessati che non provvedono al pagamento delle imposte entro il 15 settembre, trova comunque applicazione l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13, comma 1 D.Lgs. 471/1997).
Pertanto, i versamenti effettuati entro i successivi novanta giorni, per i quali la sanzione è ridotta della metà (dal 30% al 15%), possono beneficiare delle ulteriori riduzioni che prevedono:
- per ritardi fino a quattordici giorni, il pagamento di una sanzione giornaliera dello 0,1% (art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997);
- per ritardi non superiori a trenta giorni, il pagamento di una sanzione pari a 1,5% (art. 13, comma 1, lett. a) D.Lgs. 472/1997);
- per ritardi non superiori a novanta giorni, il pagamento di una sanzione pari a 1,667% (art. 13, comma 1, lett. a-bis)Lgs. 472/1997).
Nel caso di pagamento oltre il termine di novanta giorni, il ravvedimento operoso, in funzione del periodo in cui saranno regolarizzati i versamenti, si calcola sulla sanzione dell’ordinaria del 30%.
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