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Forlì, 21/09/2021
Prot. n. 620/2021

Superbonus 110%: ammessi all’agevolazione i pannelli fotovoltaici installati su edifici adiacenti non pertinenziali


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Con la Risposta ad Interpello n. 614 del 20 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la volontà di ampliare lo spazio di intervento dalla maxi detrazione, qualora si tratti di installazione di pannelli fotovoltaici.

Già in precedenza l’Amministrazione Finanziaria (Risposta n. 171/2021) si era pronunciata a favore di un contribuente che intendeva installare dei pannelli fotovoltaici su un terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di riqualificazione energetica, ma con l’attuale pronunciamento possiamo affermare che la spinta ad allargare le maglie dell’intervento agevolato risulti ancora più marcata.

In pratica viene ora affermato che, qualora i pannelli solari vengano installati su di un immobile diverso e non pertinenziale rispetto a quello oggetto degli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico, nulla osta alla fruizione della maxi detrazione sull’intervento “trainato” di collocazione degli impianti solari.

Tra le condizioni da rispettare affinché tale previsione sia concretamente percorribile, ricordiamo che:

  • l’edificio su cui vengono installati i pannelli solari deve risultare di proprietà (anche solo in quota) del soggetto richiedente il beneficio fiscale;
  • l’installazione deve avvenire congiuntamente ad almeno un intervento “trainante”;
  • l’energia prodotta e non “autoconsumata” deve essere ceduta in favore del GSE.

La presente “apertura” ci porta a considerare agevolabili tutte quelle installazioni solari di utilità ai fabbricati presenti all’interno di aziende agricole che, ricorrendone le condizioni per l’applicabilità (esempio edificio abitativo assegnato al socio dell’azienda agricola), per ragioni di una migliore esposizione al sole, possono trovare collocazione in altri immobili, anche strumentali, adiacenti all’edificio residenziale.

 

 

 


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