Nulla osta alla cessione in comodato d’uso dei beni strumentali per i quali si è ottenuta l’agevolazione della “Nuova Sabatini”, tuttavia il Ministero dello Sviluppo Economico, confermando l’impostazione già prevista nella Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036, richiede di formalizzare il contratto ai fini di una sua valutazione.
Agevolazione “Nuova Sabatini”
È una misura che aiuta le piccole e medie imprese ad ottenere finanziamenti agevolati per l’acquisto di macchinari strumentali, intervenendo a parziale copertura degli interessi corrisposti su mutui concessi a tale scopo dagli istituti di credito convenzionati.
Il contributo viene determinato raffrontando il valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni, per un importo pari al valore dell’investimento e lo stesso finanziamento calcolato applicando un tasso d’interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e pari al 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali ed in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
Il suddetto finanziamento, che potrà anche essere assistito (fino alla copertura dell’80% dell’importo totale) dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le PMI”, sarà concesso per investimenti in beni strumentali 4.0 o impianti innovativi che permettano il miglioramento della competitività aziendale, il cui costo sia compreso tra i 20.000 e i 4.000.000 di euro.
Formalizzazione per il prestito d‘uso
In caso il bene che ha ottenuto l’agevolazione Sabatini venisse ceduto da altra azienda in prestito d’uso, la beneficiaria del contributo, per non invalidare lo stesso, sarà tenuta a trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico apposita documentazione soggetta a successiva valutazione.
Per potere legittimare la pratica di cessione in prestito d’uso di un bene agevolato dalla Nuova Sabatini, sono previste determinate modalità burocratiche e condizioni che di seguito riportiamo:
- la cessione in prestito d’uso deve risultare da apposito contratto, sottoscritto dalle parti e conservato per la sua esibizione dalla società beneficiaria della Sabatini in caso di futuri controlli od ispezioni;
- il contratto deve contenere l’indicazione dell’ubicazione dell’unità produttiva che utilizza le attrezzature nonché la durata della cessione;
- i beni acquistati devono avere una propria autonomia funzionale e devono essere strumentali all’attività svolta dalla società che ha ottenuto l’agevolazione;
- le attrezzature cedute devono esser iscritte nell’attivo patrimoniale della società che ha beneficiato della Sabatini;
- nel contratto deve essere previsto anche l’impegno dell’azienda a non distrarre i beni agevolati dall’uso produttivo nei tre anni successivi alla data di completamento dell’investimento, e l’irrevocabilità dell’affitto-comodato per i suddetti tre anni.
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