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Forlì, 30/09/2021
Prot. n. 652/2021

La comunicazione per il bonus sanificazione 2021


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Nel periodo compreso tra il 4 ottobre e il 4 novembre 2021 è possibile presentare la comunicazione delle spese ammissibili, al fine di beneficiare del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all’art. 32, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, riconosciuto sulle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:

 

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • la somministrazione di tamponi ai soggetti che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari dell’agevolazione;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale come, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

L’agevolazione è riconosciuta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali (compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti), nonché delle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale, dotate di codice identificativo regionale o, in mancanza, identificate da un’autocertificazione attestante lo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta sono stati definiti dal Provvedimento 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021, dell’Agenzia delle Entrate.

Invio della domanda

Il Provvedimento, in particolare, ha previsto che la comunicazione delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 sia trasmessa in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Il credito d’imposta teorico, da indicare nel modello di comunicazione, è pari al 30% delle spese comunicate, entro il limite massimo di 60.000 euro.

Al fine di garantire il rispetto delle risorse destinate all’agevolazione (pari a complessivi 200 milioni di euro), è tuttavia previsto che l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, definisca la quota percentuale del credito effettivamente spettante, sulla base del rapporto tra le risorse disponibili ed i crediti complessivamente richiesti.

Il credito d’imposta può essere utilizzato, senza limitazioni, in compensazione orizzontale nel Modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito spettante. In alternativa, il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese (Modello Redditi 2022).

 

 

 

 



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