L’art. 8, comma 6, Legge n. 212/2000, c.d. “Statuto del contribuente”, prevede la possibilità di accollo del debito d’imposta altrui, senza che ciò, tuttavia, determini la liberazione del contribuente originario.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 140/E/2017, infatti, l’assunzione volontaria dell’impegno di pagare le imposte dovute dall’iniziale debitore non significa assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato) in forza di un titolo negoziale.
Divieto di compensazione per l’accollante
In attuazione di tale previsione, l’art. 1, D.L. n. 124/2019, c.d. “Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020”, ha stabilito il divieto di pagamento del debito tributario altrui mediante compensazione. I versamenti effettuati in violazione di tale divieto si considerano non avvenuti e sono irrogate sanzioni sia in capo all’accollante che all’accollato.
Procedura di esecuzione dell’accollo del debito d’imposta
Con il Provvedimento 24 settembre 2021, prot. n. 244683/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di esecuzione dell’accollo del debito fiscale altrui, le conseguenze in termini sanzionatori dei comportamenti adottati in violazione delle regole in esame e le modalità di riscossione dei relativi importi.
Il Provvedimento prevede, in particolare, che il pagamento dei debiti dell’accollato sia effettuato a mezzo Modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline), pena lo scarto della delega di pagamento.
È fatto poi divieto di utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante (in caso contrario, la delega è rifiutata).
Ai fini della compilazione del Modello F24 è previsto che nella sezione “Contribuente” siano indicati:
- nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’accollato, ossia il debitore originario;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale dell’accollante, ossia del soggetto che effettua il versamento in luogo dell’accollato, unitamente al codice “80”, “Accollante del debito d’imposta”, istituito dalla recentissima Risoluzione n. 59/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Sanzioni
I versamenti effettuati in violazione delle modalità sopra indicate si considerano non effettuati. In capo all’accollato, inoltre, l’omesso versamento comporta il recupero dell’imposta non versata e degli interessi, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, pari al 30% dell’importo non versato.
All’accollante, coobbligato per la riscossione dell’imposta e degli interessi dovuti dall’accollato, è comminata la sanzione:
- di cui all’art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997, pari al 30% del credito utilizzato, in caso di utilizzo in compensazione di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistente in misura superiore a quella spettante;
- di cui all’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997, dal 100% al 200% del credito utilizzato, in caso di utilizzo in compensazione di un credito inesistente.
In relazione alle modalità di riscossione delle somme dovute è previsto che l’Agenzia delle Entrate emetta un apposito atto di recupero, da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.
Da ultimo si evidenzia che le deleghe di pagamento concernenti l’accollo del debito in esame potranno essere presentate a partire dal prossimo 12 ottobre.
Infine, nell’ipotesi in cui il debito d’imposta dell’accollato possa essere effettuato, anche in parte, utilizzando in compensazione i crediti dello stesso accollato, quest’ultimo dovrà provvedere autonomamente a presentare il Modello F24, secondo le modalità ordinarie, indicando i propri debiti pagati e i crediti da utilizzare in compensazione.
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