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Forlì, 08/10/2021
Prot. n. 680/2021

Bonus idrico: in arrivo il Decreto attuativo


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L’art. 1, commi da 61 a 65 della Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha previsto il riconoscimento, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2021 e fino ad esaurimento delle risorse, di un bonus idrico di euro 1.000, in relazione alle spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 per interventi di efficientamento idrico.

Il Ministero della Transizione Ecologica ha ora emanato il relativo Decreto attuativo, di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il bonus idrico è destinato alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

Il beneficio può essere riconosciuto a ciascun richiedente per un solo immobile ed una sola volta.

In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario o comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, da allegare alla domanda per l’accesso al bonus. La domanda può essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario o titolare di diritto reale o personale di godimento.

Tra le spese ammissibili rientrano quelle sostenute per:

  • la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il rimborso delle spese sostenute per tali interventi di efficientamento idrico richiede la presentazione di un’apposita istanza, da tramettere attraverso la Piattaforma bonus idrico, accessibile dal sito del Ministero della Transizione Ecologica previa identificazione a mezzo SPID o Carta d’Identità Elettronica.

Nell’istanza devono essere indicate le seguenti informazioni:

  • nome, cognome e codice fiscale del soggetto richiedente;
  • importo della spesa sostenuta per la quale è richiesto il rimborso;
  • quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;
  • specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre alla specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
  • identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per il quale viene presentata l’istanza di rimborso;
  • dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
  • IBAN del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare il rimborso;
  • indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario, ecc.);
  • attestazione del richiedente, ove non proprietario o comproprietario degli estremi del contratto da cui trae titolo;
  • attestazione di avvenuta comunicazione al cointestatario o proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del bonus.

All’istanza di rimborso deve poi essere allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Il bonus idrico è riconosciuto secondo l’ordine temporale di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il beneficio non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE. Lo stesso, infine, è alternativo e non cumulabile, in relazione alle stesse voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.

 

 

 

 

 



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