Entro il prossimo 30 novembre, termine di presentazione del Modello Redditi 2021, le società di capitali possono esercitare l’opzione (o la revoca) per l’applicazione del regime di trasparenza fiscale nel triennio 2021-2023.
Il regime di trasparenza prevede che il reddito sia determinato in capo alla società ed imputato ai soci in proporzione alla percentuale di partecipazione agli utili, indipendentemente dall’effettiva percezione, secondo il modello tipico delle società di persone. Di conseguenza, la società perde la soggettività passiva IRES, rimanendo esclusivamente soggetto passivo IRAP.
Il regime di trasparenza è disciplinato dagli artt. 115 e 116, TUIR. In particolare:
- l’art. 115, TUIR, disciplina l’applicazione del regime per le società di capitali interamente partecipate da altre società di capitali (c.d. “grande trasparenza”);
- l’art. 116, TUIR, invece, riguarda le Srl (anche unipersonali) a ristretta base proprietaria, i cui soci sono tutte persone fisiche (c.d. “piccola trasparenza”).
L’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art. 116, TUIR, può essere esercitata dalle sole Srl interamente partecipate da persone fisiche, purché:
- il numero dei soci non sia superiore a dieci (venti per le società cooperative);
- i ricavi dichiarati dalla società nel periodo d’imposta precedente all’esercizio dell’opzione non superino il limite previsto per l’applicazione degli ISA, pari a 5.164.569 euro (i ricavi vanno assunti tenendo conto anche dei maggiori ricavi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità ai fini ISA).
L’accesso al regime è consentito anche alle società di nuova costituzione, ancorché prive del riferimento ai ricavi dell’anno precedente (l’anno successivo a quello di opzione, tuttavia, è necessario ragguagliare i ricavi del primo anno per verificare la possibilità di mantenere il regime).
L’opzione per accedere alla c.d. “grande trasparenza” di cui all’art. 115, TUIR, invece, può essere esercitata dalle società di capitali interamente partecipate da altre società di capitali, purché:
- tutti i soci siano residenti nel territorio dello Stato (se non residenti devono essere soggetti per i quali non risulta obbligatorio procedere all'applicazione di ritenute alla fonte in occasione della distribuzione di dividendi da parte della partecipata residente);
- ciascun socio abbia una percentuale del diritto di voto e di partecipazione agli utili compresa tra il 10% e il 50%.
Tali requisiti devono sussistere ininterrottamente dal primo giorno del periodo d’imposta in cui la società partecipata esercita l’opzione e sino al termine del periodo di permanenza nel regime. L’esercizio dell’opzione non è comunque consentito se i soci possono fruire di riduzioni dell’aliquota IRES o se la società partecipata esercita l’opzione per il consolidato fiscale nazionale o mondiale.
L’esercizio dell’opzione
Al fine di accedere al regime è richiesta un’apposita opzione avente validità triennale. Al termine del triennio l’opzione si rinnova automaticamente, senza necessità di effettuare alcuna comunicazione (richiesta soltanto ai fini della revoca della stessa).
L’opzione per il regime di trasparenza deve essere esercitata da tutti i soci e dalla società.
Le società, in particolare, sono tenute a esercitare l’opzione per il regime di trasparenza per il triennio 2021 - 2023 con il Modello Redditi 2021 SC, da presentare entro il 30 novembre 2021, compilando la sezione III del quadro OP, barrando la casella 1 del rigo OP11 ed indicando nei righi seguenti (OP12 - OP15) i codici fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli artt. 115 e 116, TUIR.
Come sopra anticipato, l’opzione per il regime di trasparenza si rinnova automaticamente al termine di ciascun triennio e, pertanto, non deve essere effettuata alcuna comunicazione nell’ambito del Modello Redditi 2021 SC da parte delle Srl che, ad esempio, hanno optato per la trasparenza con effetto dal periodo d’imposta 2018 ed intendono proseguire con il regime anche nel triennio 2021-2023.
All’opzione non sono applicabili le disposizioni di cui al D.P.R. n. 442/1997 e, pertanto, per la relativa efficacia, non è sufficiente il comportamento concludente del soggetto interessato.
I soci sono tenuti a comunicare alla società l’opzione per il regime di tassazione mediante raccomandata A/R. La mancata comunicazione, anche da parte di un unico socio, rende l’opzione inefficace, salvo il caso di Srl unipersonale.
La mancata compilazione del quadro OP del Modello Redditi 2021 SC da parte della società, in presenza della regolare acquisizione dell’adesione di tutti i soci, può essere regolarizzata tramite l’istituto della c.d. remissione in bonis, da effettuare entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ossia, la dichiarazione del periodo d’imposta successivo).
Entro tale data la società deve presentare il Modello Redditi SC integrativo e versare la sanzione (non compensabile) pari a 258 euro tramite Modello F24 (codice tributo “8114”, “anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento).
In conclusione, si evidenzia che anche le Srl agricole di cui all’art. 2 del D.Lgs. 99/2004 possono optare anche per la tassazione su base catastale. Tale opzione, in aggiunta a quella per la trasparenza fiscale di cui all’art. 116, TUIR, deve essere valutata con attenzione in funzione dello scaglione reddituale dei soci, specie nell’ipotesi di Srl agricole con attività che distribuiscono mediamente utili significativi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA