Entro il prossimo 31 ottobre, i soggetti passivi che a partire dallo scorso 1° luglio hanno aderito al regime speciale IVA One Stop Shop (OSS), sono tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione relativa al terzo trimestre 2021 e a versare la relativa imposta (senza la possibilità di utilizzare in compensazione gli eventuali crediti disponibili).
L’obbligo di presentazione della dichiarazione ricorre anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime speciale nel trimestre di riferimento.
Il regime OSS, si ricorda, trova applicazione in relazione:
- alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi;
- alle prestazioni di servizi rese nei confronti di privati consumatori comunitari;
- a talune cessioni domestiche di beni effettuate con l’ausilio di un’interfaccia elettronica.
L’adesione al regime speciale consente di assolvere nel proprio Stato di stabilimento l’imposta dovuta nei Paesi membri di effettuazione delle sopraindicate operazioni, senza che ricorra dunque l’obbligo di aprire una posizione IVA nei singoli Stati membri di consumo. Inoltre, in relazione alle operazioni rientranti nel regime, ricorre l’esonero dagli obblighi di fatturazione, registrazione e presentazione della Dichiarazione IVA annuale.
Soggetti interessati
Il regime speciale in esame è differenziato sulla base del luogo di stabilimento dei soggetti passivi aderenti. In particolare, al regime OSS UE, disciplinato dall’art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972, possono aderire:
- i soggetti passivi domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia;
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dalla Comunità che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dalla Comunità che non dispongono di una stabile organizzazione nella Comunità e che spediscono o trasportano i beni a partire dal territorio dello Stato.
Invece, il regime OSS non UE, disciplinato dall’art. 74-quinquies, D.P.R. n. 633/1972, è riservato ai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dalla Comunità, non stabiliti in alcun Paese membro, per l’assolvimento degli obblighi IVA relativi a tutte le prestazioni di servizi intracomunitarie rese nei confronti di privati consumatori.
La dichiarazione trimestrale
Le operazioni effettuate nell’ambito del regime speciale devono essere riepilogate in una dichiarazione trimestrale, da trasmettere (anche in assenza di operazioni) entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre.
Tale dichiarazione deve essere compilata online, sulla base dello schema:
- di cui all’allegato E, Provvedimento 25 giugno 2021, prot. n. 168315/2021, dell’Agenzia delle Entrate, in relazione alle operazioni rientranti nel regime OSS UE;
- di cui all’allegato D, Provvedimento 25 giugno 2021, prot. n. 168315/2021, dell’Agenzia delle Entrate, in relazione alle operazioni rientranti nel regime OSS non UE;
per essere poi trasmessa con le specifiche funzionalità disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate entro i seguenti termini.
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Trimestre di riferimento |
Scadenza |
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1° trimestre |
30 aprile |
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2° trimestre |
31 luglio |
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3° trimestre |
31 ottobre |
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4° trimestre |
31 gennaio anno successivo |
La dichiarazione relativa al primo trimestre di applicazione del regime (operazioni effettuate dal 1° luglio al 30 settembre 2021) deve essere quindi trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2021.
Per espressa previsione legislativa la dichiarazione non può essere posticipata al primo giorno non festivo successivo e, pertanto, ancorché il 31 ottobre cada di domenica, è comunque richiesta la presentazione della dichiarazione trimestrale.
La dichiarazione deve riportare l’ammontare delle operazioni effettuate nel trimestre al netto dell’IVA (prestazioni di servizi intracomunitarie B2C, vendite a distanza intracomunitarie, ecc.), le aliquote applicate e l’ammontare dell’imposta spettante a ciascun Stato membro. Non devono essere invece incluse le operazioni che, nel Paese membro di consumo, sono esenti dall’imposta.
Qualora la dichiarazione sia presentata con dati incompleti o errati, il soggetto passivo può provvedere alla sua correzione entro tre anni, nell’ambito di una dichiarazione relativa a periodi d’imposta successivi, ossia senza modificare la dichiarazione relativa al trimestre di riferimento.
Modalità di versamento dell’imposta
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione trimestrale è richiesto il versamento, a mezzo Modello F24, della relativa imposta (senza possibilità di utilizzare in compensazione nel Modello F24 gli eventuali crediti disponibili).
Entro il prossimo 31 ottobre deve essere quindi versata l’IVA relativa alle operazioni per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel terzo trimestre 2021.
Il versamento deve essere effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 20 aprile 2015, ossia:
- mediante richiesta di addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, inviata tramite il portale OSS;
- in mancanza di un conto in Italia, mediante bonifico da accreditare su apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale intestata all’Agenzia delle Entrate.
Oltre al divieto di compensazione, si ricorda, non è ammessa neppure, nell’ambito della dichiarazione, la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti relativi all’attività economica effettuati nello Stato di consumo.
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