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Forlì, 08/11/2021
Prot. n. 756/2021

I termini di notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali


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Con una nota pubblicata lo scorso 2 novembre sul proprio sito istituzionale, la Fondazione IFEL si è espressa sui termini di notifica degli atti di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni fiscali alla luce della sospensione dei termini disposta dagli artt. 67 e 68, D.L. n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, in considerazione dell’emergenza pandemica.

L’IFEL, in particolare, ha evidenziato che l’art. 67, D.L. n. 18/2020, ha disposto la sospensione dei termini di notifica degli avvisi di accertamento dall’8 marzo al 31 maggio 2020, senza tuttavia interrompere le attività propedeutiche alla formazione degli atti, prevedendo dunque una sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di ottantacinque giorni.

Sul punto, il Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, ha precisato che la norma non sospende l’attività degli enti impositori, ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel corso del periodo di sospensione.

Di conseguenza, sulla base di quanto previsto dall’art. 67, D.L. n. 18/2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell’8 marzo 2020 (e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020) sono da intendersi prorogati di ottantacinque giorni (pari al periodo di sospensione 8 marzo - 31 maggio 2020).

Ciò implica che ai termini di notifica previsti dall’art. 1, comma 161, Legge 296/2006, devono essere aggiunti ottantacinque giorni. Considerato che alla data dell’8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento degli anni 2015-2019 e gli atti di accertamento esecutivi per infedele o omessa denuncia degli anni 2014-2018, i nuovi termini risulteranno fissati come di seguito.

Omesso o insufficiente versamento

Anno d’imposta

Termini per la notifica

2015

26 marzo 2021

2016

26 marzo 2022

2017

26 marzo 2023

2018

26 marzo 2024

2019

26 marzo 2025

Infedele o omessa denuncia

Anno d’imposta

Termine per la notifica

2014

26 marzo 2021

2015

26 marzo 2022

2016

26 marzo 2023

2017

26 marzo 2024

2018

26 marzo 2025

La proroga non può invece riguardare le omissioni successive alla data dell’8 marzo 2020, come nel caso dell’omessa presentazione della dichiarazione IMU 2019 (in scadenza il 31 dicembre 2020) o dell’omesso versamento IMU 2020. Si tratta, infatti, di termini la cui decorrenza inizia dopo l’8 marzo 2020 e che non rientrano dunque nel campo di operatività della sospensione.

I termini di notifica delle ingiunzioni di pagamento

In relazione al termine di notifica delle ingiunzioni di pagamento, la Fondazione IFEL ha evidenziato che l’art. 68, D.L. n. 18/2020, ha disposo la sospensione dell’attività di riscossione coattiva nel periodo 8 marzo 2020 - 31 agosto 2021, per un totale di 542 giorni.

L’art. 68, D.L. n. 18/2020, dispone espressamente l’applicazione del comma 2 dell’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, secondo cui i termini per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Di conseguenza, le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogate, per effetto dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 159/2015, al 31 dicembre 2023, ossia al secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, intervenuta il 31 agosto 2021.

Le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell’8 marzo 2020, sono invece prorogate, per effetto del comma 1 dell’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, di 542 giorni.

Atti di accertamento divenuti definitivi nel

Termine per la notifica

2017

31 dicembre 2023

2018

31 dicembre 2023

2019

25 giugno 2024

Da ultimo, la Fondazione ha precisato che per gli accertamenti esecutivi comunali non affidati all’Agente della Riscossione e per le ingiunzioni di pagamento non trova applicazione quanto previsto dall’art. 68, comma 4-bis, D.L. n. 18/20202, poiché le disposizioni applicabili ai Comuni sono solo quelle contenute nel comma 1 dell’art. 68, D.L. n. 18/2020.

 

 

 

 

 

 



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