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Forlì, 24/01/2022
Prot. n. 61/2022

La bozza del Decreto Sostegni-ter stoppa le cessioni del credito oltre la prima


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Seppure da più parti siano state sollevate obiezioni alla nuova impostazione data dal Legislatore per quanto riguarda le limitazioni imposte sulle cessioni del credito ammesse per gli interventi legati al superbonus, i bonus edili e gli altri crediti d’imposta anti-COVID, sembra che la bozza del Decreto Sostegni-ter (articolo 26), che prevede la stretta sulla monetizzazione fiscale, sia stata ratificata dal Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì scorso e, pertanto, a breve termine non sarà più possibile cedere il credito per più di una volta.

L’intervento restrittivo (al netto di eventuali emendamenti dell’ultima ora), seguendo la logica impostata originariamente dal Decreto Antifrode, coinvolge tutte le agevolazioni inserite negli articoli 121 e 122 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), limitando la pratica della cessione dei crediti d’imposta, derivanti dalle varie tipologie dei bonus, alla prima volta in cui tale operazione si realizza (a meno che la cessione non sia avvenuta prima del 7 febbraio 2022).

In altri termini, viene definita una procedura che consentirà il trasferimento del credito d’imposta secondo i seguenti principi:

  • se si richiede lo sconto in fattura, il fornitore potrà trasferire il credito ricevuto (ad esempio ad una banca) solamente una volta, pertanto il ricevente/cessionario non lo potrà più cedere, ma dovrà utilizzarlo direttamente;
  • nel caso il committente intenda cedere il credito, l’eventuale acquirente/cessionario dovrà usarlo direttamente senza procedere ad alcun successivo trasferimento.

Ricordiamo che i crediti d’imposta potranno essere ceduti a qualsiasi altro soggetto senza distinzione o requisiti particolari.

Infatti, con sua Circolare n. 24/2020, l’Agenzia delle Entrate ebbe modo di chiarire che la cessione può essere disposta in favore dei seguenti soggetti:

  • fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • istituti di credito e intermediari finanziari.

Periodo transitorio

Lo stesso articolo 26, comma 2 della bozza del Decreto Sostegni-ter, ha disposto una norma di raccordo in grado di regolamentare il periodo transitorio; viene, infatti, stabilito che, qualora siano state già operate delle cessioni del credito (anche a seguito di richieste per lo sconto in fattura) alla data del 7 febbraio 2022, gli eventuali cessionari potranno cedere il credito ricevuto ancora una sola volta.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo 26 della bozza del Decreto, prevede, inoltre, la nullità di tutti i contratti stipulati in violazione delle disposizioni appena citate ricordando, ancora una volta, che i bonus oggetto del provvedimento che limita nei passaggi la monetizzazione fiscale sono i seguenti:

  • superbonus 110%;
  • bonus edilizi cedibili previsti dal comma 2 dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, compresa la nuova detrazione del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
  • i bonus anti-COVID quali:
      • il credito d’imposta per botteghe e negozi;
      • il credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
      • il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
      • il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

 

 

 

 

 



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